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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015
Art. 17 Divulgazione e informazione circa il Protocollo facoltativo
Ogni Stato parte si impegna a far conoscere e a diffondere ampiamente il presente Protocollo nonché ad agevolare, mediante strumenti adatti ed efficaci e con modalità accessibili, l'accesso degli adulti e dei fanciulli, compresi i portatori di handicap, alle informazioni sulle constatazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo State parte.
Art. 18 Firma, ratifica e adesione
(1) II presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione oppure uno dei suoi primi due protocolli facoltativi, o che vi hanno aderito.
(2) II presente Protocollo sottostà alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei suoi primi due protocolli facoltativi, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
(3) Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due protocolli facoltativi della stessa, o che vi hanno aderito.
(4) L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 19 Entrata in vigore
(1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
(2) Per ciascuno Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. 20 Violazioni commesse dopo l’entrata in vigore
(1) II Comitato è competente solamente per le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due protocolli facoltativi commesse dallo Stato parte dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
(2) Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, i suoi obblighi nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due protocolli facoltativi commesse dallo Stato interessato dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.