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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015
c) costituisce un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi protocolli facoltativi;
d) concerne una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell’ambito di un'altra procedura internazionale d’inchiesta o di composizione;
e) non sono stati esauriti tutti i rimedi giuridici interni disponibili. Tale regola non si applica se la procedura ricorsuale eccede termini ragionevoli o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;
f) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata;
g) concerne fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti persistano dopo detta data;
h) non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei rimedi giuridici interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentarla entro tale termine.
Art. 8 Trasmissione della comunicazione
(1) Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne alle Stato parte interessato, il Comitato sottopone a titolo confidenziale e il prima possibile allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.
(2) Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l’affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro un termine di sei mesi.
Art. 9 Composizione amichevole
(1) II Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi protocolli facoltativi.
(2) Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Art. 10 Esame delle comunicazioni
(1) II Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo tenendo conto della documentazione presentatagli, fermo restando che tale documentazione deve essere trasmessa alle parti interessate.
(2) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo, il Comitato si riunisce a porte chiuse.