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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015

Art. 4 Misure di protezione

(1) Lo Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non subiscano alcuna violazione dei diritti dell’uomo e non siano oggetto di alcun maltrattamento o intimidazione per aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. (2) L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è pubblicamente rivelata senza l'espresso consenso degli stessi.

Parte II Procedura per la presentazione di comunicazioni

Art. 5 Comunicazioni individuali

(1) Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte, che affermano di essere vittime di una violazione, ad opera di tale Stato parte, di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:

a) la Convenzione sui diritti del fanciullo;

b) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

c) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

(2) La comunicazione per conto di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l’autore della comunicazione possa giustificare di agire per loro conto senza siffatto consenso.

Art. 6 Misure provvisorie

(1) Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per esame urgente allo Stato parte interessato una richiesta di adottare misure provvisorie che si rivelano necessarie in circostanze eccezionali per evitare che la vittima o le vittime delle asserite violazioni subiscano un danno irreparabile.

(2) L’esercizio da parte del Comitato della facoltà di cui al paragrafo 1 non pregiudica il suo giudizio quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.

Art. 7 Ricevibilità

II Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando,

a) è anonima;

b) non è presentata per scritto;