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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni RU 2015

di cui al presente articolo rispetto ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.

(8) Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 7 può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14 Seguito della procedura d’inchiesta

(1) Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 13 paragrafo 5, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate o programmate in risposta a un'inchiesta effettuata ai sensi dell’articolo 13.

(2) II Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell’articolo 13, comprese, qualora il Comitato le ritenga opportuno, le informazioni nei rapporti successivi che lo Stato parte è tenuto a presentargli ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e dell’articolo 8 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 15 Assistenza e cooperazione internazionali

(1) II Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, agli istituti specializzati, ai Fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie constatazioni e raccomandazioni relative a comunicazioni ed esami da cui si evince la necessità di consulenza e assistenza tecnica, insieme a eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali constatazioni e raccomandazioni.

(2) II Comitato può, inoltre, portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate in virtù del presente Protocollo che possa aiutare tali organi a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare lo Stato parte a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi protocolli facoltativi.

Art. 16 Rapporto all’Assemblea generale

Nel rapporto che presenta ogni due anni all'Assemblea generale in conformità all'articolo 44 paragrafo 5 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte ai sensi del presente Protocollo.