Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine
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questo progetto prevedeva disposizioni per attuare i numeri 12 b), 15 a) e b) nonché 25 d) e f) della Dichiarazione di Brighton7. Il 17 gennaio 2013 il Comitato dei Ministri ha sottoposto per parere il progetto di protocollo alla Corte e all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Nella sua risposta del 6 febbraio 20138, la Corte ha accettato le cinque modifiche, tre delle quali proposte da lei stessa (cfr. n. 6, 7 segg. e 12 della risposta). Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, ora menzionato nel preambolo, la Corte ha costatato con soddisfazione che il rapporto esplicativo precisa come tale principio vada interpretato conformemente alla sua giurisprudenza. Nel suo parere del 26 aprile 20139, anche l’Assemblea parlamentare si è pronunciata in favore del progetto sottolineandone la natura tecnica. Infine, in occasione della sua 123a sessione, il Comitato dei Ministri ha adottato il Protocollo
n. 15, aperto alla firma degli Stati parti il 24 giugno 2013. In quanto protocollo di emendamento, entrerà in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati parti. Il 31 maggio 2014 era stato ratificato da sette Paesi e firmato da 29.
In occasione della sua 77a riunione, il Comitato direttivo ha adottato un protocollo addizionale, il Protocollo n. 16, all’attenzione del Comitato dei Ministri. Questo emendamento mira a estendere le competenze della Corte abilitandola a emanare pareri consultivi su questioni attinenti ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione. Tali pareri, non vincolanti, potrebbero essere richiesti dalle alte giurisdizioni degli Stati parti nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi alla Corte. Dopo aver consultato l’Assemblea parlamentare10, il 28 giugno 2013 il Comitato dei Ministri ha adottato il Protocollo n. 16, aperto alla firma il 2 ottobre 2013. La sua entrata in vigore necessita della ratifica di dieci Stati parti. Il 31 maggio 2014 dieci Stati avevano firmato il Protocollo; nessuno l’ha ancora ratificato.
Il Protocollo n. 16 è più complesso rispetto al Protocollo n. 15 e i suoi effetti sull’onere lavorativo della Corte sono ancora incerti. Inoltre, visto che i tribunali svizzeri, soprattutto il Tribunale federale, tengono conto della giurisprudenza della Corte, il Consiglio federale preferisce attendere prima di ratificare tale protocollo. Per questo propone, in un primo tempo, di ratificare soltanto il Protocollo n. 15.
1.3 Panoramica del contenuto del Protocollo n. 15
Il Protocollo n. 15 prevede cinque modifiche della Convenzione:
(1) il principio di sussidiarietà è menzionato espressamente alla fine del preambolo;
7 Si tratta precisamente delle modifiche seguenti: sancire il principio di sussidiarietà (n. 12 b), ridurre il termine di ricorso (n. 15 a), adeguare il criterio di ricevibilità quando il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio significativo (n. 15 c), sopprimere il diritto di opposizione delle parti alle proposte di trasferimento della competenza alla camera allargata (n. 25 d), sostituire il limite d’età per l’esercizio della funzione di giudice della Corte con un limite d’età al momento dell’entrata in carica (n. 25 f).
8 Consultabile all’indirizzo www.echr.coe.int > Français > Textes officiels > Protocole N° 15 > Avis de la Cour (Février 2013).
9 Parere 283 (2013), consultabile all’indirizzo www.assembly.coe.int > Français > Documents > Avis > Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10 Parere 285 (2013), consultabile all’indirizzo www.assembly.coe.int > Français > Documents > Avis > Projet de protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.