Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine
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ultima istanza. Offre una tutela giuridica alle persone i cui diritti e libertà non sono stati riconosciuti sul piano nazionale.
L’aspetto materiale del principio di sussidiarietà si esprime attraverso il margine di apprezzamento degli Stati parti. Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che gli Stati parti devono disporre di un margine di apprezzamento per applicare la Convenzione, in particolare in funzione dei casi e dei diritti o delle libertà in questione. Laddove l’applicazione della Convenzione richiede una ponderazione degli interessi o un apprezzamento (segnatamente per le deroghe previste ai par. 2 degli art. 8-11) la Corte riconosce, nella sua giurisprudenza consolidata, che le giurisdizioni nazionali sono di norma più atte a prendere tali decisioni. Ritiene inoltre che, nonostante la sua funzione di vigilanza, non sia suo compito sostituirsi alle giurisdizioni e alle autorità nazionali. Gli organi della Convenzione vanno aditi soltanto in via sussidiaria al termine delle procedure dinanzi alle autorità nazionali, che sono in grado di valutare meglio le peculiarità e le esigenze locali. L’attribuzione di un margine di apprezzamento alle giurisdizioni nazionali esige un controllo da parte degli organi della Convenzione. Spetta dunque alla Corte verificare che le decisioni emanate dalle giurisdizioni interne siano conformi alla Convenzione.
Art. 2 del Protocollo
Un secondo paragrafo è aggiunto all’articolo 21 della Convenzione (condizioni per l’esercizio delle funzioni di giudice). I candidati alla funzione di giudice devono avere meno di 65 anni. La data determinante è quella in cui, conformemente all’articolo 22 CEDU, la lista dei candidati dello Stato parte interessato deve giungere all’Assemblea parlamentare in quanto organo di nomina. In seguito a tale aggiunta, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 CEDU diventano i paragrafi 3 e 4.
La data determinante per il limite d’età di 65 anni è stato scelto considerando il lungo lasso di tempo tra la messa a concorso su scala nazionale e il momento dell’elezione da parte dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. L’obiettivo è evitare che dei candidati non possano entrare in funzione poiché raggiungerebbero l’età prevista al nuovo paragrafo 2 durante la procedura di selezione interna. Il giorno scelto, ossia la data in cui la lista è attesa dall’Assemblea parlamentare, presenta il vantaggio di essere già noto all’inizio della procedura di selezione interna. È ovvio che tale data va indicata al momento della messa a concorso.
Il paragrafo 2 dell’articolo 23 è soppresso. Di conseguenza, i paragrafi 3 e 4 di questo articolo diventano i paragrafi 2 e 3. Questa modifica intende permettere ai giudici di restare in carica per tutta la durata del mandato (9 anni) senza doverla lasciare automaticamente al compimento dei 70 anni. I giudici interessati potranno quindi mettere al servizio della Corte le loro conoscenze e la loro esperienza più a lungo. È stato ritenuto opportuno sopprimere il limite d’età anche perché il mandato novennale dei giudici non è rinnovabile.
Art. 3 del Protocollo
Se tratta un ricorso che solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o che può condurre a sco-