Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 6, 7 e 9 del Protocollo

Questi articoli rientrano nelle disposizioni finali abitualmente incluse nei trattati del Consiglio d’Europa.

Art. 8 del Protocollo

L’articolo 8 contiene disposizioni transitorie applicabili alle varie modifiche della Convenzione.

Par. 1: le nuove regole relative all’età dei giudici si applicano soltanto alle liste trasmesse all’Assemblea parlamentare dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 15. Le liste trasmesse in precedenza sottostanno al diritto vigente. Analogamente, i giudici eletti in virtù del diritto attuale devono lasciare la carica al compimento dei 70 anni.

Par. 2: per quanto riguarda la soppressione del diritto di opposizione al trasferimento di una causa alla camera allargata, la modifica non è applicabile ai casi in cui una parte fa valere tale diritto prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 15. Questa disposizione rafforza la certezza del diritto e permette di prevedere meglio lo svolgimento dei procedimenti.

Par. 3: il nuovo termine di ricorso entra in vigore sei mesi dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 15. La modifica non riguarda pertanto nessun ricorso vertente su una decisione nazionale definitiva emanata prima dell’entrata in vigore del Protocollo.

Par. 4: tutte le altre disposizioni del Protocollo n. 15 sono applicabili dalla sua entrata in vigore.

3 Ripercussioni

Il Protocollo n. 15 non comporta ripercussioni né sulle finanze e sull’effettivo del personale della Confederazione né per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

In virtù dell’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale13 (Cost.), la stipula di trattati internazionali compete alla Confederazione. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge

13 RS 101