Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine
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(2) i candidati alla funzione di giudice della Corte devono avere meno di 65 anni (nuovo art. 21 par. 2 CEDU); in compenso è soppresso il limite d’età di 70 anni per l’esercizio della funzione (art. 23 par. 2 CEDU);
(3) è soppresso il diritto di opposizione che le parti possono esercitare quando una camera propone un trasferimento di competenza alla sezione allargata (art. 30 CEDU);
(4) il termine per adire la Corte è ridotto a quattro mesi (art. 35 par. 1 CEDU);
(5) infine, la Corte può dichiarare irricevibile un ricorso per assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non è stata esaminata da un tribunale nazionale (art. 35 par. 3 lett. b CEDU).
1.4 Giudizio
Ratificando la Convenzione, la Svizzera si è impegnata in un sistema di responsabilità collettiva. Insieme agli 46 Stati parti è pertanto responsabile di garantire l’efficacia del sistema di controllo della Convenzione. Le modifiche previste dal Protocollo n. 15 sono tecniche e mirate. Intendono colmare determinate lacune del meccanismo di controllo emerse dopo l’entrata in vigore dei Protocolli n. 11 e 14 e permettere alla Corte di adottare misure mirate per ridurre il suo onere lavorativo senza pregiudicare la protezione dei diritti umani. Accettando la modifica del preambolo, gli Stati parti hanno rammentato che il principio di sussidiarietà li obbliga ad applicare efficacemente la Convenzione sul piano interno, ma che in compenso hanno diritto a un certo margine di apprezzamento. Inoltre, il Protocollo n. 15 non ostacola le altre riforme a lungo termine previste nelle Dichiarazioni di Interlaken, Izmir e di Brighton e attualmente discusse in vari comitati del Consiglio d’Europa. Dopo essersi impegnata intensamente per la realizzazione dei Protocolli n. 11 e 14, la Svizzera ha mostrato ancora una volta, decidendo di ratificare il Protocollo n. 15, la sua volontà di sostenere la Corte nello svolgimento delle sue funzioni.
2 Commento ai singoli articoli del Protocollo n. 15
Art. 1 del Protocollo
Un nuovo considerando è aggiunto alla fine del preambolo della Convenzione. Da un lato, sottolinea l’importanza del principio di sussidiarietà e, dall’altro, precisa che le parti dispongono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti nella Convenzione e nei protocolli. Il nuovo considerando codifica pertanto principi esistenti. Mira principalmente a migliorare la trasparenza del sistema di controllo.
Il principio di sussidiarietà impone in primo luogo agli Stati parti di riconoscere a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione e nei suoi protocolli (art. 1 CEDU) e di garantire a ogni persona che si presume vittima di una violazione della Convenzione un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un’istanza nazionale (art. 13 CEDU). La Corte interviene soltanto in