Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine
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starsi dalla giurisprudenza, una camera della Corte può in qualsiasi momento trasferire la competenza alla sezione allargata (art. 30 CEDU). Il Protocollo n. 15 prevede di sopprimere l’attuale diritto delle parti di opporsi a un tale trasferimento della competenza.
La modifica dell’articolo 30 CEDU persegue vari obiettivi. Intende migliorare la coerenza della giurisprudenza della Corte. Nel suo parere preliminare del 16 febbraio 201211, stilato in vista della Conferenza di Brighton, la Corte aveva già indicato la sua intenzione di modificare il suo regolamento affinché le camere siano tenute a trasferire la competenza alla sezione allargata quando intendono scostarsi dalla giurisprudenza consolidata della Corte. La soppressione del diritto d’opposizione al trasferimento della competenza è conforme a tale sviluppo. Essa mira anche ad accelerare la procedura dinanzi alla Corte permettendo che le cause che adempiono le condizioni per il trasferimento alla sezione allargata siano giudicate in un’unica istanza.
Art. 4 del Protocollo
Attualmente il termine per adire la Corte è di sei mesi dalla data della decisione nazionale definitiva. Questo termine è ridotto a quattro mesi per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e per avvicinarsi ai termini di ricorso vigenti in vari Stati parti.
Art. 5 del Protocollo
Secondo l’articolo 35 paragrafo 3 lettera b CEDU, la Corte dichiara irricevibile un ricorso qualora «il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale». Questo criterio di ricevibilità era stato introdotto con il Protocollo
n. 1412. L’articolo 5 del Protocollo n. 15 sopprime ora la seconda restrizione. Tale emendamento non pregiudica il diritto al ricorso individuale, poiché la Corte continuerà a non poter dichiarare irricevibile un ricorso per assenza di un pregiudizio significativo se il rispetto dei diritti umani esige un esame del merito. La soppressione di tale passaggio permette alla Corte di applicare meglio il principio de minimis non curat praetor. La modifica si applicherà anche ai ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore del Protocollo n. 15 (cfr. art. 8 par. 4 del Protocollo).
11 Avis préliminaire de la Cour établi en vue de la Conférence de Brighton, § 16, consultabile all’indirizzo www.coe.int/brighton > Français > Documents de base > Avis préliminaire de la Cour établi en vue de la Conférence de Brighton.
12 Cfr. il messaggio del 4 marzo 2005 concernente l’approvazione del Protocollo n. 14 del
13 maggio 2004 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione, FF 2005 1913, qui 1921.