Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine

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o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199715

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

4.2 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Il Protocollo n. 15 riguarda l’organizzazione e la procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo. Prevede pertanto disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl, che sono importanti in quanto attribuiscono competenze, riguardano diritti di persone e definiscono regole istituzionali e procedurali per la Corte. Nel diritto interno, le disposizioni di questo genere andrebbero emanate sotto forme di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.).

Il decreto federale che approva il Protocollo n. 15 va pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

14RS 171.10

15 RS 172.010