Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199715
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
4.2 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
Il Protocollo n. 15 riguarda l’organizzazione e la procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo. Prevede pertanto disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl, che sono importanti in quanto attribuiscono competenze, riguardano diritti di persone e definiscono regole istituzionali e procedurali per la Corte. Nel diritto interno, le disposizioni di questo genere andrebbero emanate sotto forme di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.).
Il decreto federale che approva il Protocollo n. 15 va pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
14RS 171.10