Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine

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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-

sultazione

Diritto di esecuzione «Swissness»: Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione

Indice TOC

Allegati

Allegato 1 Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione

Allegato 2 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni

Allegato 3 Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Allegato 4 Nuova ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate

alimentari (OIPSDA)

Allegato 5 Ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche

per i prodotti non agricoli (ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

Allegato 6 Nuova ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pub-

blici (OPSt)

I. Situazione iniziale

Un numero crescente di aziende contrassegna i propri prodotti e servizi con la croce svizzera e utilizza designazioni come «Svizzera», «qualità svizzera» o «made in Switzerland». Per mettere fine agli utilizzi abusivi di queste designazioni facoltative e migliorarne la protezione, il 21 giugno 2013 il Parlamento ha approvato il progetto di legge Swissness che comprende una revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)1 e una revisione integrale della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPST)2.

Il testo di legge approvato dal Parlamento3 definisce condizioni precise per determinare la provenienza di un prodotto o di un servizio svizzero. Tali condizioni non disciplinano solo l'utilizzo delle indicazioni di provenienza su prodotti, imballaggi e per i servizi, ma valgono parimenti per l'utilizzo nella pubblicità.

Ai fini della determinazione della provenienza i prodotti sono suddivisi in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali. Per i prodotti naturali è determinante il tipo di prodotto (p.es. il luogo dell'estrazione per i prodotti minerali o il luogo del raccolto per i prodotti vegetali). Per le derrate alimentari la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi nel luogo di provenienza e l'80 per cento del peso delle materie prime disponibili deve provenire dallo stesso luogo. Per agevolare l'attuazione sono previste diverse eccezioni. Per i prodotti industriali una tappa significativa del processo di fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza e almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato nello stesso luogo. Anche in questo caso sono previste eccezioni.

Sono stati modificati anche i criteri di provenienza relativi ai servizi. Un servizio è considerato svizzero se la sede e il sito dell'amministrazione effettiva del fornitore si trovano in Svizzera.

L'utilizzo della croce svizzera finora riservato ai servizi svizzeri, è stato esteso anche ai prodotti svizzeri.

1 RS 232.11

2 RS 232.21

3Testi di legge approvati dal Parlamento: legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4071.pdf; legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, https://www.admin.ch/opc/it/federal-ga-

zette/2013/4053.pdf. 072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450