Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine
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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-
sultazione
La legislazione «Swissness» crea inoltre le basi legali per l'introduzione del registro delle indicazioni geografiche per i prodotti (fatti salvi i prodotti agricoli e di selvicoltura), del marchio geografico (una nuova categoria di marchi) e della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Sono infine gettate le basi per l'introduzione di una protezione (DOP) anche per i prodotti di selvicoltura e per i prodotti derivati.
Il diritto di esecuzione «Swissness» consta di quattro ordinanze:
Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)4, nel cui ambito sono state intro-
dotte precisazioni per la determinazione della provenienza geografica dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 48c LPM, è stata disciplinata la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio (art. 35 segg. LPM) e sono state apportate diverse altre modifiche (cfr. allegato 3).
Nuova ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari
(OIPSDA): L'ordinanza precisa i criteri di provenienza per le derrate alimentari ai sensi dell'articolo 48b LPM (cfr. allegato 4).
Nuova ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli (ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli). L'ordinanza disciplina
la procedura per la registrazione e la gestione del relativo registro per DOP e IGP per i prodotti fatti salvi i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il vino, i prodotti di selvicoltura e i prodotti derivati per i quali è disponibile il registro dell'UFAG (cfr. allegato 5).
Nuova ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (OPSt):
L'ordinanza comprende le disposizioni d'esecuzione relative alla legge sulla protezione degli stemmi (cfr. allegato 6).
II. Procedura di consultazione
Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente le quattro ordinanze Swissness con decisione del 20 giugno 2014. La consultazione si è chiusa il 17 ottobre 2014. Complessivamente sono pervenuti 184 pareri sottoposti a una valutazione sistematica di cui è proposta una sintesi nel presente rapporto (cifra 3)5. Le abbreviazioni utilizzate sono spiegate nell'elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione allegato.
È previsto che il Consiglio federale decida in merito all'entrata in vigore prima della fine del 2015. L'entrata in vigore del pacchetto Swissness è prevista il 1° gennaio 2017. Tuttavia, le aziende avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 per conformarsi alle nuove disposizioni Swissness (termine di consumo delle scorte).
III. Risultati della consultazione
1. Valutazione generale
1.1 Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Si sono espressi in merito al progetto di revisione della OPM 108 partecipanti alla consultazione.
4 RS 232.111
5 In virtù dell'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061) si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. Con il presente rapporto il Consiglio federale prende atto dei pareri pervenuti che sono presentati sinteticamente. 072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450