Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine
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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-
sultazione
In merito a questo articolo non sono pervenute osservazioni nella procedura di consultazione.
Art. 14 cpv. 1 Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità
LES, ACBSE e ASCPI chiedono una precisazione dell'articolo 14 capoverso 1 OPM, giacché la disposizione proposta comporta il rischio che l'IPI richieda la trasmissione del documento di priorità solo in un secondo tempo molto remoto e il documento non possa quindi essere presentato entro il termine fissato di sei mesi dal deposito della domanda. Propongono una formulazione che indichi un termine entro il quale l'IPI possa richiedere il documento di priorità.
Art. 17 Esame materiale
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Art. 23 cpv. 4 Diverse opposizioni, sospensione della decisione
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Art. 24a Forma e contenuto della domanda
Secondo l'articolo 35b capoverso 1 LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio (lett. a) o il titolare del marchio deve rendere verosimili l’uso del marchio o gravi motivi per il suo mancato uso (lett. b). L'AIPPI muove la critica che, a differenza della regolamentazione UE, le due disposizioni non definiscono un termine chiaro entro il quale ciò deve accadere. Secondo l'AIPPI una regolamentazione analoga a quella europea, valida sia nell'ambito della procedura amministrativa, sia per la procedura di cancellazione di diritto civile andrebbe introdotta anche nella legislazione svizzera.
In merito a nome o ragione commerciale del titolare del marchio (lett. b) ACBSE e ASCPI si chiedono se la domanda debba menzionare l'effettivo titolare o il titolare registrato. Propongono un chiarimento nel rapporto esplicativo o nelle Direttive in materia di marchi dell'IPI.
Swissmem chiede precisazioni sulle motivazioni atte a rendere verosimile il mancato uso (lett.d), giacché alla luce delle spiegazioni del rapporto esplicativo i requisiti in merito saranno definiti secondo il contesto specifico. Swissmem ritiene inoltre poco chiaro cosa sia considerato un documento probatorio valido (lett. e). Dal momento che nemmeno il rapporto esplicativo contiene delucidazioni in merito, chiede una riformulazione tesa al chiarimento della disposizione. J. Simon chiede che i possibili mezzi di prova presentati per rendere verosimile il mancato uso non siano limitati ai «documenti».
Art. 24b Recapito in Svizzera
Se la controparte deve indicare un recapito in Svizzera, LES chiede che per la notifica della controparte con domicilio all'estero si proceda analogamente alla prassi adottata nell'ambito della procedura di opposizione.
Art. 24c Scambio di allegati
ACBSE e ASCPI propongono che il termine per la risposta sia fissato e prolungato analogamente alla prassi adottata nell'ambito della procedura di opposizione. Chiedono un chiarimento in merito nelle Direttive in materia di marchi dell'IPI secondo cui anche le domande di cancellazione palesemente irricevibili siano comunicate al titolare del marchio. Ritengono altresì importante che per lo scambio di allegati sia previsto un periodo di tempo sufficiente. Sostengono inoltre che, poiché in genere la selezione e la preparazione dei documenti che dimostrano l'uso richiede molto tempo, nella maggioranza dei casi è
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