Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-

sultazione

2. Risultati dettagliati

2.1 Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

2.1.1 Osservazioni generali

L'adeguamento della OPM alle disposizioni Swissness è perlopiù accolto con favore, in particolare le norme relative alla procedura di cancellazione per mancato uso del marchio e il mantenimento della distinzione tra indicazioni geografiche e regole d'origine doganali (tra gli altri BE, LU, AR, AG, ZBB, GalloSuisse, SAB, LBV, Suisseporcs). Anche le precisazioni sulle modalità di calcolo per la determinazione della provenienza geografica (articolo 52 segg. OPM) sono perlopiù accolte favorevolmente, come anche la rinuncia a definire degli standard per il calcolo dei costi di fabbricazione, la presa in conto dei costi di ricerca e sviluppo nel calcolo di questi ultimi e la possibilità di determinare la provenienza geografica delle materie prime usate per i prodotti trasformati sulla base dei flussi di merce medi annui. C'è consenso anche per quanto concerne le soluzioni pragmatiche proposte ad esempio in relazione con la problematica dell'attribuzione dei costi di ricerca e sviluppo, di quella legata al peggioramento dei corsi di cambio e per quanto riguarda il periodo di transizione fissato per lo smercio dei prodotti già fabbricati (tra gli altri ZH, JU, AIPPI, FRC, Centre Patronal, IG Swiss Made, SCM).

Alcuni partecipanti si mostrano scettici in merito all'eccessivo perfezionismo della regolamentazione proposta e dubitano dell'efficacia del grado di precisione (tra gli altri economiesuisse). Secondo l'IHZ il progetto, segnatamente la proposta OPM, non consente il raggiungimento dell'auspicato equilibrio tra protezione necessaria del "marchio Svizzera" e interessi dei consumatori da un lato e delle aziende dall'altro. L'UDC respinge la revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi sostenendo che introduce disposizioni inutili, andando ad aumentare l'onere amministrativo in maniera non misurabile e comportando svantaggi per le aziende. UPSC e VBF esprimono scetticismo circa la compatibilità delle disposizioni e gli impegni internazionali della Svizzera.

Numerosi partecipanti ritengono importante definire disposizioni d'esecuzione facilmente attuabili che non vadano a gravare ulteriormente sulle aziende sotto il profilo amministrativo e introducendo complicati metodi di calcolo (tra gli altri TVS, KMU Forum, IG Swiss Made, SBC, SGV, Swissmem, VELEDES, VSLF, Gastrosuisse, Swiss Engineering STV, IHZ, swisscofel, FRC). Sottolineano altresì che vista la complessità del progetto è essenziale informare le aziende in modo tempestivo (p.es. con la pubblicazione di fogli informativi, fornendo una consulenza giuridica gratuita, proponendo formazioni ed eventi organizzati dalle associazioni o istituendo uno sportello apposito). Ha sollevato critiche il fatto che l'OPM proposta non introduca precisazioni circa la strategia contro gli utilizzi abusivi delle indicazioni di provenienza e non contenga dettagli sufficienti in merito alle autorità di attuazione e di controllo. Si chiede l'istituzione di uno sportello ad hoc destinato alle associazioni di categoria, alle organizzazioni dei consumatori e alle PMI (tra gli altri AR, SG, swisscofel, FRC, VELEDES).

I Cantoni AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, LU, NE, SO, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, ZG e l'ACCS sono contrari al conferire l’onere dell'applicazione della regolamentazione contro gli utilizzi abusivi delle indicazioni di provenienza alle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari, adducendo la portata dell'esame previsto e la carenza di risorse nonché la natura di diritto prevalentemente privato degli interessi di protezione.

2.1.2 Commenti sui singoli articoli

Art. 9 cpv. 2 lett. cbisDomanda di registrazione

In merito a questo articolo non sono pervenute osservazioni nella procedura di consultazione.

Art. 12 cpv. 3 Abrogato

072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450