Avamprogetto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine

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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto, la data e il contenuto delle domande di modifica dell’elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande;

f. il nome e i dati degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell’elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.

5 Gli errori di registrazione vengono rettificati:

a. su richiesta del raggruppamento;

b. d’ufficio, se l’errore è di forma semplice o imputabile all’IPI.

6 Le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento apportate su richiesta di quest’ultimo non sono soggette alla procedura di registrazione.

Art. 12 Durata della registrazione

L’iscrizione al registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell’articolo 13.

Sezione 4 Cancellazione

Art. 13

1 L’IPI cancella la registrazione di una denominazione:

a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati al mantenimento della registrazione;

b. d’ufficio, se accerta che il rispetto dell’elenco degli obblighi non è più garantito;

c. d’ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d’origine.

2 L’IPI consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate e sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

3 L’IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.

4 RS 172.021