Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto, la data e il contenuto delle domande di modifica dell’elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande;
f. il nome e i dati degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell’elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.
5 Gli errori di registrazione vengono rettificati:
a. su richiesta del raggruppamento;
b. d’ufficio, se l’errore è di forma semplice o imputabile all’IPI.
6 Le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento apportate su richiesta di quest’ultimo non sono soggette alla procedura di registrazione.
Art. 12 Durata della registrazione
L’iscrizione al registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell’articolo 13.
Sezione 4 Cancellazione
Art. 13
1 L’IPI cancella la registrazione di una denominazione:
a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati al mantenimento della registrazione;
b. d’ufficio, se accerta che il rispetto dell’elenco degli obblighi non è più garantito;
c. d’ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d’origine.
2 L’IPI consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate e sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
3 L’IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.