Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
a. procedere al rilevamento iniziale di tutti i produttori che partecipano a ciascuna delle tappe di produzione, in base al controllo delle condizioni strutturali;
b. verificare i flussi delle merci;
c. garantire il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte dai processi di produzione;
d. sovrintendere alla valutazione del prodotto finale;
e. controllare l’uso dei marchi di rintracciabilità.
2Per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l’organismo di certificazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte dai processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite dall’elenco degli obblighi, il controllo avviene almeno ogni quattro anni.
3La valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all’anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.
Art. 17 Marchio di rintracciabilità
Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione apposto o integrato in ogni singolo prodotto finale. Esso consente di identificare il produttore e di garantire l’origine dei prodotti e la loro conformità all’elenco degli obblighi.
Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere
1 La verifica del rispetto dell’elenco degli obblighi di una denominazione d’origine estera o di un’indicazione geografica estera registrata conformemente alla presente ordinanza può essere effettuata, anteriormente all’immissione in commercio dei prodotti, dagli organismi o autorità seguenti, conformemente alla regolamentazione del Paese terzo:
a. uno o più organismi di controllo privati;
b. una o più autorità designate dal Paese terzo.
2 Il raggruppamento informa l’IPI di ogni cambiamento relativo alle autorità e organismi di cui al capoverso 1.
Sezione 7 Protezione
Art. 19 Estensione della protezione
1 Una denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza è protetta contro un impiego commerciale diretto o indiretto in particolare nei casi seguenti: