Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
Sezione 5 Emolumenti
Art. 14
1 Gli emolumenti vengono riscossi conformemente al regolamento del 28 aprile 19975 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
2 L’IPI esamina le domande o opposizioni solo dopo il versamento dei relativi emolumenti.
Sezione 6 Controllo
Art. 15 Denominazione e attività dell’organismo di certificazione
1 Chiunque utilizzi una denominazione d’origine svizzera o un’indicazione geografica svizzera registrata conformemente alla presente ordinanza deve affidare a uno o più organismi di certificazione definiti nell’elenco degli obblighi il controllo della conformità dei suoi prodotti.
2Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione per ogni denominazione di cui effettuano la certificazione.
3 Le procedure di controllo sono definite in un manuale di controllo elaborato dal o dagli organismi di certificazione.
4 Il manuale di controllo applicabile a qualunque denominazione registrata è depositato presso l’IPI.
5 Il o gli organismi di certificazione forniscono all’IPI un rapporto annuale per ogni denominazione registrata. In esso figurano segnatamente:
a. la lista delle imprese controllate;
b. la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata;
c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati.
6 Gli organismi di certificazione notificano all’IPI, alle autorità cantonali e federali interessate e al raggruppamento le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli.
Art. 16 Esigenze minime relative al controllo
1 L’organismo di certificazione deve: