Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
a. la denominazione è imitata o evocata;
b. è tradotta;
c. è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;
d. la provenienza del prodotto è indicata.
2 Sono vietati:
a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole sulla provenienza del prodotto, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
b. qualsiasi ricorso a una forma particolare, a un recipiente o a un imballaggio che può indurre in errore sulla provenienza del prodotto.
Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili
1 Le menzioni «denominazione d’origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e i rispettivi acronimi «DOP» o «IGP» devono figurare in una delle lingue ufficiali sull’etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta svizzera è registrata conformemente alla presente ordinanza ed impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.
2 Le menzioni di cui al capoverso 1 possono figurare sull’etichetta dei prodotti per i quali la denominazione protetta estera è impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.
3 L’impiego delle menzioni di cui al capoverso 1 e di ogni menzione simile o che può indurre in errore è vietato per i prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza o all’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19977, o per i prodotti che non rispettano l’elenco degli obblighi della denominazione registrata conformemente a tali ordinanze. È fatta salva la legislazione applicabile alle indicazioni geografiche dei vini.
Art. 21 Periodi transitori per l’impiego delle denominazioni registrate
1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della presentazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente e in buona fede in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto previgente per due anni dopo la pubblicazione della registrazione e possono essere commercializzati per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.