Avamprogetto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 10 pagine
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Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli
a. la denominazione non rispetta le definizioni dell’articolo 2, in particolare se è generica;
b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo;
c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto’ della reputazione, della rinomanza e della durata dell’utilizzo del marchio.
4 L’IPI decide sull’opposizione.
Art. 10 Modifica dell’elenco degli obblighi
1 Le domande di modifica dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura delle domande di registrazione.
2 L’IPI decide senza seguire tutte le tappe della procedura di registrazione, e in particolare senza previa consultazione o pubblicazione e senza procedura d’opposizione se la domanda concerne unicamente:
a. gli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 15 o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell’articolo 18;
b. delle misure di etichettatura; o
c. la definizione dell’area geografica senza modifiche alla sua delimitazione.
Sezione 3 Registro
Art. 11 Iscrizione al registro
1 L’IPI tiene il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche ai sensi della presente ordinanza.
2Il registro può essere tenuto in forma elettronica.
3 L’IPI iscrive al registro le denominazioni da esso accettate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a. nessuna opposizione è stata presentata entro i termini;
b. le opposizioni o i ricorsi eventuali sono stati respinti.
4 Il registro contiene:
a. la o le denominazioni;
b. la categoria di registrazione: DOP o IGP;
c. il nome e i dati del raggruppamento;
d. l’elenco degli obblighi;