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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine

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Strategia Lince UFAM 2014

Allegato 1 Stato: 2 giugno 2014

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione della lince in Svizzera

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

Art. 78

4

Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

Art. 79

La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli sel-

vatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

1

La presente legge si prefigge di:

a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;

b. proteggere le specie animali minacciate;

c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;

d. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

1

Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.

Art. 12

1

I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2

Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

2bis

Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

4

Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento.

5

La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Art. 14

1

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2

Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

3

La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per