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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine
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Strategia Lince UFAM 2014
Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)
Art. 27 cpv. 2
Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.
Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)
Art. 6
Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:
a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d’uccisione intenzionale;
b. …
c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
d. …
e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall’animale, qualora tale provvedimento contribuisca all’efficacia delle disposizioni del presente articolo.
Art. 9
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Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad
altre forme di proprietà;
- nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici
prioritari;
- a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la
cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.
Revisione della Risoluzione n. 2 sul campo d’applicazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione di Ber-6
na
Risposta del Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla gestione dei conflitti provocati dal
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lupo in Svizzera nell’ambito della Convenzione di Berna .
6 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&Doc Id=1713940&Usage=2 7 http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/12955/index.html?lang=it