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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine
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Strategia Lince UFAM 2014
4 Attuazione
4.1 Protezione della lince e monitoraggio degli effettivi
Nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la lince è una specie indigena protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Nella Convenzione di Berna, la lince è menzionata nell’allegato II, che riguarda le «specie faunistiche assolutamente protette».
In collaborazione con l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, l’UFAM garantisce il collegamento degli habitat della lince. A questo scopo, crea gli accessi necessari per la diffusione della specie attraverso le principali barriere nelle Prealpi e nelle Alpi (costruzione di passaggi faunistici, risanamento di corridoi per la fauna selvatica). Una direttiva in tal senso è stata emanata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) il 10 novembre 2001.
A breve-medio termine, la Confederazione (UFAM), in collaborazione con i Cantoni può promuovere attivamente la diffusione della specie con misure di cattura e di rilascio (trasferimento) di linci: in applicazione dell’articolo 8 OCP, il trasferimento di linci in nuovi habitat, non ancora colonizzati, è effettuato dalla Confederazione con l’approvazione di tutti i Cantoni del compartimento principale interessati e d’intesa con essi. Il trasferimento è disciplinato mediante contratti. Non vengono trasferite linci che hanno causato danni dimostrabili ad animali da reddito.
La Svizzera favorisce la diffusione della lince nel Paese, nell’intero arco alpino e nel Giura, permettendone la cattura in aree a densità elevata e il successivo rilascio in aree non ancora colonizzate in Svizzera e all’estero, nell’ambito di progetti nazionali e internazionali.
È possibile abbattere singole linci che provocano danni rilevanti agli animali da reddito (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 2 LCP), sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente, la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata e siano già state adottate le misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. cap. 4.5 e allegato 4).
Interventi di regolazione degli effettivi di lince sono possibili (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 4 LCP), purché sia dimostrato l’adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione della lince sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l’attuazione delle misure di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.6).
I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza della lince e li comunicano direttamente all’istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA). L’istituzione responsabile della banca dati sottopone all’UFAM e ai Cantoni un rapporto annuale sulla situazione della lince in Svizzera.
4.2. Relazioni pubbliche
I Cantoni e l’UFAM coordinano la loro politica d’informazione e forniscono informazioni obiettive sulla lince nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.
4.3 Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito
La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dalla lince agli
ter quater
animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP; art. 10 cpv. 4, 10 e 10 OCP).