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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine
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Strategia Lince UFAM 2014
Un’applicazione su tutto il territorio di misure di protezione contro gli attacchi della lince agli animali da reddito non è necessaria. Devono invece essere adottate misure di prevenzione specifiche nelle aree in
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cui si ripetono danni rilevanti (hot spot ). Queste misure di protezione sono sostenute dall’UFAM se-
ter quater
condo gli articoli 10 capoverso 4, 10 e 10 OCP.
L’UFAM istituisce e sostiene una Coordinazione nazionale protezione greggi e un’organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame (attualmente entrambi presso AGRIDEA a Losanna).
ter
Conformemente alla direttiva dell’UFAM di cui all’articolo 10 capoverso 3 OCP, i compiti della Coordinazione nazionale protezione greggi sono i seguenti:
• raccogliere conoscenze ed esperienze concernenti possibili misure di protezione e consigliare i Cantoni in merito alla protezione del bestiame;
• sostenere la pianificazione cantonale del territorio per la protezione del bestiame;
• coordinare le misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l’UFAM;
• coordinare il sostegno materiale e finanziario per l’applicazione delle misure di protezione.
quater
Conformemente alle direttive dell’UFAM di cui all’articolo 10 capoverso 3 OCP, i compiti dell’organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame sono i seguenti:
• coordinare e versare il sostegno materiale e finanziario ai detentori dei cani da protezione del be-
stiame registrati ufficialmente;
• coordinare e finanziare l’allevamento e l’addestramento dei cani da protezione del bestiame;
• seguire a sottoporre ad audit i detentori e gli allevatori di cani da protezione del bestiame;
• controllare la legalità dell’impiego di cani da protezione del bestiame;
• raccogliere esperienze concernenti i cani da protezione del bestiame e diffonderle in forma adegua-
ta.
I compiti dei Cantoni sono i seguenti:
• integrare la protezione del bestiame nella consulenza agricola;
• elaborare la pianificazione del territorio per la protezione del bestiame;
• decidere in merito alle misure di protezione del bestiame adeguate.
I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti dovrebbero essere protetti dalla lince. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.
4.4 Danni causati dalla lince: accertamento e risarcimento
I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l’accertamento possono fare appello all’istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare la lince (attualmente il KORA).
L’UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (secondo l’art. 14 LCP).
I danni causati dalla lince ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80% Confederazione e 20% Cantone secondo l’art. 10 cpv. 1-3 OCP).
In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito uccisi sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l’autorità cantonale competente può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI).
5 Hot spot o zona di concentrazione dei danni: singoli pascoli o complessi pascolivi, dove per via dell’habitat o della topografia si verificano ripetutamente danni causati dalla lince, indipendentemente dall’individuo o dalla situazione generale dei danni.