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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine
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Strategia Lince UFAM 2014
Nelle regioni popolate dalla lince, secondo l’articolo 10 capoversi 1-3 OCP i Cantoni possono concedere risarcimenti pari al 50 per cento del valore stimato dell’animale se non è possibile escludere la lince quale autore del danno.
Per determinare l’importo da risarcire, l’UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.
I danni a camelidi del nuovo mondo e cervidi tenuti in recinti sono risarciti la prima volta. In caso di danni successivi, è concesso un risarcimento solo se in seguito al primo danno sono state adottate misure di protezione adeguate.
Negli hot spot è concesso un risarcimento dopo i primi casi solo se sono state adottate misure di protezione ragionevoli, tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.
Gli animali da reddito predati da linci nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad esempio lungo una strada) sono rimossi.
La selvaggina predata non va rimossa – talvolta le linci tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.
4.5 Singole linci responsabili di danni: criteri per l’abbattimento
Per singole linci che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento (art. 12 cpv. 2 LCP), dopo aver consultato l’UFAM e informato la commissione intercantonale.
Se possibile, in caso di predazione di animali da reddito devono essere installate trappole fotografiche allo scopo di identificare individualmente le linci responsabili dei danni. Se più linci causano danni ad animali da reddito nella stessa zona, i criteri menzionati sotto la definizione di danno rilevante si applicano individualmente ad ogni singola lince responsabile di danni.
Sono i Cantoni a decidere in merito al riconoscimento dei casi di predazione per il rilascio delle autorizzazioni di abbattimento. Per valutare l’adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti:
• gli animali da reddito uccisi in regioni in cui, malgrado precedenti danni ripetuti causati dalla lince, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (cfr. allegato 4);
• i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti non protetti;
• gli animali da reddito risarciti parzialmente (predatore incerto);
• gli animali da reddito predati nel bosco, salvo nelle zone in cui è regolarmente consentito il pascolo ai sensi della legge forestale; nonché
• gli animali da reddito predati in zone non pascolative secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) (allegato 2 OPD, cfr. allegato 1).
Per la definizione di danni rilevanti, l’UFAM adotta i seguenti criteri:
• almeno 15 animali da reddito predati dalla lince in un raggio di 5 km (perimetro dei danni) sull’arco di dodici mesi. Tale numero si riduce a 12 animali da reddito predati se, nei dodici mesi precedenti, nella stessa area in cui si sono verificati i danni sono già stati predati vari animali da reddito e non è stata rilasciata o eseguita nessuna autorizzazione di abbattimento oppure se, malgrado l’abbattimento, la serie di predazioni su animali da reddito è proseguita;
• se dopo l’abbattimento di una lince la serie di predazioni è cessata, si applica nuovamente il criterio di 15 animali da reddito predati;
• se per una lince che causa danni identificata è già stata rilasciata una volta un’autorizzazione di abbattimento, d’intesa con la commissione intercantonale competente il Cantone può rilasciare nuovamente l’autorizzazione di abbattimento per questa lince anche dopo un numero inferiore di