Progetto

Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Strategia Lince UFAM 2014

2 Contesto e obiettivi

Considerato il fatto che:

• in Svizzera la lince è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 1 LCP) e dalla Convenzione di Berna (cfr. allegato 1);

• il margine di manovra per la gestione della lince è appunto fissato da questi testi normativi (cfr. allegato 1);

• la Svizzera ha avviato un progetto di reinsediamento attivo della lince nel 1971;

• la Svizzera assume una particolare responsabilità a livello europeo per la conservazione e la protezione della lince;

e nella convinzione che:

• a determinate condizioni la convivenza tra l’uomo e la lince in Svizzera è possibile;

la presente strategia persegue i seguenti obiettivi:

• creare le premesse necessarie affinché popolazioni di linci adeguate alle condizioni locali e in grado di poter sopravvivere a lungo termine possano vivere in Svizzera e diffondersi anche in nuovi habitat;

• ridurre al minimo i conflitti con l’agricoltura, la caccia e la popolazione colpita;

• formulare principi per la prevenzione e il risarcimento dei danni e per gli interventi negli effettivi della lince;

• impedire che la presenza della lince comporti restrizioni inaccettabili nell’ambito dell’allevamento di animali da reddito;

• formulare criteri per a) l’abbattimento di singole linci responsabili di danni e b) la regolazione degli effettivi della lince che provocano danni ingenti agli animali da reddito o forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.

3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli

Per la gestione efficiente dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in compartimenti principali e sottocompartimenti, comprendenti più Cantoni o parti di Cantoni (cfr. allegato 2). In ogni compartimento principale, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una commissione intercantonale (CIC), composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell’UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità dei Cantoni del compartimento o di compartimenti limitrofi o della Confederazione e fare appello a esperti.

L‘UFAM è responsabile dell’elaborazione di direttive per la gestione della lince e la protezione del bestiame e garantisce il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce e coordina un «gruppo di lavoro Grandi predatori», in cui sono rappresentati altri Uffici federali, i Cantoni e i gruppi d’interesse nazionali interessati.

L’UFAM:

• assicura il monitoraggio nazionale, periodico e sistematico, della lince, in particolare in zone di riferimento per ciascun sottocompartimento, in collaborazione con i Cantoni;

• garantisce il rilevamento dei danni causati dalla lince agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni;

• assicura, in collaborazione con gli attori dell’agricoltura:

- l’elaborazione di misure di prevenzione dei danni,

- la consulenza ed il coordinamento nell’ambito dell’attuazione di queste misure,

- la stima delle conseguenze economiche;

• sostiene e coordina la pianificazione territoriale da parte dei Cantoni delle misure di prevenzione dei danni causati dalla lince; a tal fine emana una direttiva;