Progetto

Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Strategia Lince UFAM 2014

compartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, tali rilevamenti devono essere coordinati in tutti i Cantoni interessati.

Si raccomanda ai Cantoni di applicare il monitoraggio estensivo con trappole fotografiche nonché di fissare i metodi di conteggio per gli ungulati selvatici e rilevare sistematicamente i relativi dati (ad esempio ogni tre anni) anche in presenza di poche linci in un sottocompartimento.

Si verificano danni ingenti ad animali da reddito qualora in un sottocompartimento sono stati predati da linci più di 35 animali da reddito nell’arco di quattro mesi o più di 25 animali da reddito nell’arco di un mese.

Si verificano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia in un sottocompartimento qualora nel sottocompartimento gli effettivi di caprioli e camosci registrano una netta diminuzione e al tempo stesso l’effettivo di linci aumenta o è elevato. Si ha una netta diminuzione degli effettivi di ungulati qualora, negli habitat dominati dal bosco, per il capriolo e il camoscio sia gli indici degli effettivi sia l’evoluzione dei capi trovati morti presentano una tendenza negativa per tre anni consecutivi e contemporaneamente il numero di capi cacciati diminuisce di un terzo senza restrizioni delle autorizzazioni di abbattimento. Al tempo stesso nel bosco non devono essere rilevabili eccessivi danni da morsicatura. In altre parole, la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali deve essere assicurata senza ricorrere a misure di protezione almeno sul 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento e, se la quota del bosco di protezione supera il 20 per cento, almeno sul 90 per cento della superficie del bosco di protezione all’interno del sottocompartimento (conformemente all’aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina dell’UFAM).

Un intervento di regolazione degli effettivi della lince è possibile solo nei sottocompartimenti in cui nell’anno precedente sono dimostrate almeno tre riproduzioni riuscite. Il numero massimo di linci abbattibili corrisponde a una per riproduzione dimostrata nell’anno precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri di abbattimento (numero di animali predati, diminuzione del numero di capi cacciati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del sottocompartimento e dell’UFAM.

Se possibile, quale misura prioritaria di riduzione della popolazione, le linci devono essere catturate e rilasciate in altri compartimenti principali non ancora colonizzati in Svizzera o all’estero, nell’ambito di corrispondenti programmi di reintroduzione (cfr. cap. 4.1).

Gli abbattimenti di regolazione devono essere effettuati tra il 16 gennaio e il 28 febbraio. In casi giustificati, l’autorizzazione di abbattimento può essere prorogata fino al 31 marzo dell’anno successivo, previa approvazione dell’UFAM. Gli abbattimenti devono colpire i cuccioli dell’anno in corso (almeno la metà degli animali deve avere meno di 12 mesi), sotto la guida dell’amministrazione cantonale della caccia. Abbattimenti di singole linci effettuati l’anno precedente secondo il capitolo 4.5 e i casi di bracconaggio documentati vanno computati nel contingente di abbattimento. L’autorizzazione d’intervento è rilasciata per un anno. Per altri interventi negli anni successivi si applicano le stesse condizioni valide per il primo intervento.

Per abbattere la lince, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un’autorizzazione di caccia. Nei limite del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.