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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine

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Strategia Lince UFAM 2014

animali da reddito predati, indipendentemente dal perimetro dei danni dell’autorizzazione precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione dell’UFAM.

Per abbattere la lince, le autorità cantonali competenti incaricano organi di sorveglianza o titolari di un’autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.

Occorre garantire che venga abbattuta solo la lince responsabile dei danni. L’abbattimento deve quindi avvenire all’interno dell’area in cui si sono verificati i danni e vicino ad un animale da reddito predato.

Se, mediante trappole fotografiche o un trasmettitore, la lince responsabile dei danni è identificata fuori dall’area in cui i danni stessi si sono verificati, può essere abbattuta anche lì, purché sempre vicino ad un animale da reddito predato, d’intesa con la commissione intercantonale competente.

La validità dell’autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l’ultimo danno). L’autorizzazione di abbattimento corrisponde alla delega di un compito federale e va comunicata alle organizzazioni legittimate a ricorrere.

4.6 Regolazione degli effettivi della lince

Un elevato numero di linci può esercitare un forte impatto, a livello regionale, sulle principali specie preda, ovvero caprioli e camosci, e provocare danni ripetuti ad animali da reddito, anche in assenza di singole linci responsabili di danni secondo il capitolo 4.5.

Previa approvazione dell’UFAM, il Cantone può ordinare la regolazione degli effettivi della lince in un sottocompartimento o in sue parti, se nel sottocompartimento si verificano danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP). La domanda deve essere motivata (art. 4 cpv. 2 OCP, allegato 3). Nei sottocompartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, prima di inoltrare la domanda occorre consultare tutti i Cantoni interessati.

Interventi di regolazione negli effettivi della lince di un sottocompartimento sono possibili solo se la lince è diffusa sull’intera superficie del sottocompartimento, in modo da non mettere sostanzialmente in pericolo la sopravvivenza dei suoi effettivi.

Per valutare, decidere e pianificare gli interventi di regolazione negli effettivi della lince sono indispensabili dati attendibili sull’evoluzione delle popolazioni di linci, caprioli e camosci, sull’evoluzione dei danni ad animali da reddito nonché sulle condizioni di rigenerazione del bosco. I dati necessari possono essere raccolti in ampia misura dai Cantoni nell’ambito dei rilevamenti di routine (monitoraggio estensivo della lince da parte dei Cantoni, cfr. allegato 3). Tali rilevamenti e analisi devono permettere di riconoscere tempestivamente l’evoluzione della situazione generale in un sottocompartimento o in una sua parte nonché la necessità di altre misure in seguito all’aumento della popolazione di linci e a una contemporanea riduzione del numero di caprioli e camosci.

Se si delinea un’eventuale necessità d’intervento a causa dell’aumento del numero di linci e della contemporanea diminuzione del numero di caprioli e camosci, queste tendenze devono essere verificate rilevando altri dati, che al contempo migliorano le basi per pianificare un intervento di regolazione (monitoraggio intensivo della lince da parte della Confederazione e dei Cantoni, cfr. allegato 3). Nei sotto-