Progetto

Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Strategia Lince UFAM 2014

seguenti:

a. l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame;

b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

2

Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l’UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

3

L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

4

I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

5

L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

quater

Art. 10

1

L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

2

L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;

b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;

c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e

bis

d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.

Art. 11

1

…

2

Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pa-

gamenti diretti, OPD; RS 910.13)

Allegato 2 Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili

agli animali al pascolo:

a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;

b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;

c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;

d. le fasce detritiche e le giovani morene;

e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;

f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un perio-

do di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.