Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: M501-1980

individualmente. Se prestazioni previste nell’ambito degli accordi programmatici sono fornite da Comuni, il Cantone provvede a che siano computati unicamente i costi menzionati in questo articolo. La nuova disposizione si rifà alla fissazione dei costi computabili nell’ambito della protezione delle acque (art. 58 OPAc).

Art. 8a

L’aumento del limite finanziario da 3 milioni a 10 milioni di franchi fa seguito a una proposta in tal senso dell’Amministrazione federale delle finanze. L’UFAM consulterà di conseguenza l’Amministrazione federale delle finanze in merito a indennità superiori a 10 milioni di franchi accordate individualmente.

Art. 24

La realizzazione e l’esercizio di sistemi d’allarme locali o regionali comprendono anche l’allestimento di piani d’emergenza, che garantiscano un intervento mirato e tempestivo in caso di catastrofe. I piani di emergenza definiscono i compiti e le competenze degli interessati e descrivono i possibili scenari nonché le misure da adottare. Per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di sistemi nazionali di previsione e d’allarme, occorre precisare che dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (OAll, RS 520.12) il 1° gennaio 2011, l’allerta per i fenomeni meteorologici pericolosi compete a MeteoSvizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a OAll), mentre l’allerta per le piene e i movimenti di masse geologiche compete all’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b OAll). Se necessario, i Cantoni completano e precisano l’allerta emanata per il loro territorio (art. 9 cpv. 5 OAll).

Art. 26 cpv. 1

Per imparare dalle catastrofi naturali è importante effettuare un’analisi degli eventi coordinata tra la Confederazione e il Cantone. In linea di massima, gli eventi più estesi e di carattere sovraregionale sono analizzati dall’UFAM (cfr. p. es. l’analisi delle piene del 2005).

Art. 27 cpv. 1 lett. a, b ed e

La lettera a è completata con la denominazione corrente di «catasto delle opere di protezione». Alla lettera b, l’espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in materia di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un’etichetta che raggruppa i catasti delle opere di protezione e degli eventi. I Cantoni non devono limitarsi a documentare gli eventi dannosi, ma anche analizzarli secondo la lettera b. La lettera e è abrogata, poiché la documentazione dei maggiori eventi dannosi è già inclusa nel catasto degli eventi di cui alla lettera b.

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2.2 Modifiche dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste

Art. 15 cpv. 1

Le basi per la protezione contro le catastrofi naturali sono completate con l’allestimento del catasto delle opere di protezione (lett. a) e l’analisi degli eventi dannosi (lett. b) in analogia con le modifiche concernenti l’elaborazione delle basi per la protezione contro le piene. Alla lettera b, l’espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in materia di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un’etichetta che raggruppa i catasti delle opere di protezione e degli eventi.

Art. 16 cpv. 1

La realizzazione e l’esercizio di sistemi d’allarme locali o regionali comprendono anche l’allestimento di piani d’emergenza che garantiscano intervento mirato e tempestivo in caso di catastrofe. I piani di emergenza definiscono i compiti e le competenze degli interessati e descrivono i possibili scenari nonché le misure da adottare. Per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di sistemi nazionali di previsione e d’allarme, occorre precisare che dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (OAll, RS 520.12) il 1° gennaio 2011, l’allerta per i fenomeni meteo-

3 OFo; RS 921.01 3/8 /2013.12.04-106/M501-1980