Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: M501-1980

rologici pericolosi compete a MeteoSvizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a OAll), l’allerta per le piene e i movimenti di masse geologiche compete all’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b OAll), mentre l’allerta per le valanghe compete all’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) (art. 9 cpv. 1 lett. c OAll). Se necessario, i Cantoni completano e precisano l’allerta emanata per il loro territorio (art. 9 cpv. 5 OAll).

Art. 18 cpv. 4

La pianificazione forestale dei Cantoni corrisponde sostanzialmente ai piani direttori cantonali di cui

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all’articolo 6 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT): essa costituisce lo strumento di pianificazione strategica, che stabilisce gli obiettivi generali di pianificazione per uno sviluppo forestale sostenibile e rappresenta quindi un fondamento secondo l’articolo 6 LPT. L’obbligo per i Cantoni di tener conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori migliora il coordinamento tra la pianificazione del territorio e lo sviluppo forestale. Decisioni nella pianificazione forestale concernenti i collegamenti o le riserve forestali possono assumere rilievo, ad esempio, per il contenuto dei piani direttori concernenti i trasporti o la biodiversità. L’articolo 18 OFo, dedicato alla pianificazione forestale, è pertanto completato con un nuovo capoverso 4, che obbliga i Cantoni a tener conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori.

Art. 39 cpv. 5 lett. a

Il rifiuto di indennità per misure di protezione non deve limitarsi alla protezione delle costruzioni e degli impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo, bensì estendersi a tutti gli impianti e a tutte le costruzioni realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione. Se le costruzioni e gli impianti minacciati non sono stati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose e misure di protezione edilizie risultano inadeguate, l’UFAM può sovvenzionare un eventuale spostamento in luoghi sicuri (art. 17 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con l’art. 39 cpv. 1 OFo).

In seguito a questa modifica, saranno escluse dai sussidi tendenzialmente più misure di protezione di questo genere che non quelle secondo il diritto vigente. Sarà così possibile prevenire maggiori uscite a carico della Confederazione.

Art. 39a

Nell’ambito del sovvenzionamento, per il Cantone è importante sapere con esattezza quali siano i costi computabili e quali siano quelli non computabili.. Sono computabili in particolare le spese per la progettazione e l’esecuzione della misura nonché per l’acquisto del terreno necessario per attuare la misura. Vi rientrano anche le spese di picchettazione. Per picchettazione s’intendono lavori di misurazione volti a delimitare il fondo che ospita le acque. Questi lavori sono necessari per le mutazioni nel registro fondiario (acquisto di terreno) e di conseguenza rientrano tra i costi computabili. Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte. La fissazione dei costi computabili si applica sia alle misure indennizzate globalmente nell’ambito dell’accordo programmatico, sia alle misure indennizzate individualmente. Se prestazioni previste nell’ambito degli accordi programmatici sono fornite da Comuni, il Cantone provvede a che siano computati unicamente i costi menzionati in questo articolo. La nuova disposizione è stata armonizzata con la fissazione dei costi computabili nell’ambito della protezione contro le piene (art. 2a OSCA).

Art. 43 cpv. 1 lett. a e b

Nell’ambito dell’attuazione delle priorità di politica forestale della Confederazione e dei Cantoni possono sorgere conflitti d’interesse a livello locale o regionale. La loro soluzione presuppone basi tecniche, processi di pianificazione nonché la partecipazione degli ambienti interessati. La promozione delle basi di pianificazione crea basi decisionali valevoli in tutta la Svizzera e consente un coordinamento ottimale dei vari requisiti, assicurando così una gestione forestale sostenibile. Si tratta delle basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni (di norma del servizio forestale cantonale) e non dei proprietari forestali pubblici o privati, a cui spetta la pianificazione a livello aziendale. La Confederazione so-

4 LPT; RS 700 4/8 /2013.12.04-106/M501-1980