Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: M501-1980
consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e manutenzione dei biotopi
d’importanza nazionale e il relativo finanziamento. I Cantoni devono però poter chiedere alla Confede-
13 razione un’indennità anche per la protezione preventiva. Con l’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la NPC, l’ammontare dell’indennità per i biotopi è stata disciplinata all’articolo 18 OPN. In tale occasione per una svista è stato omesso l’adeguamento dell’articolo 29 capoverso 2 OPN, svista qui corretta: ora bisogna infatti rimandare agli articoli 17 e 18 OPN.
14
2.6 Modifiche dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia
Art. 15 cpv. 2
15
Nell’articolo sullo scopo, la legge del 20 giugno 1986 sulla caccia chiede la protezione della diversità delle specie e degli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori. La protezione degli spazi vitali è garantita in particolare mediante le zone protette per la selvaggina di cui all’articolo 11 LCP.
Queste zone non sono però sufficienti per conservare la diversità biologica delle specie di mammiferi e uccelli. Da un lato occorre completare le grandi zone protette per la selvaggina della Confederazione con zone protette cantonali, più piccole e ben distribuite, e dall’altro occorre interconnettere le zone protette mediante una rete funzionale di corridoi di transito. Negli scorsi tre o quattro decenni, però,
questi ultimi sono stati continuamente interrotti da nuove e più ampie infrastrutture dei trasporti. La perizia «Korridore für Wildtiere in der Schweiz» (UFAFP, 2001) elenca 303 corridoi d’importanza sovraregionale. Secondo la DTF 128 II 1 (URP 2002, pag. 39), con il rimando all’articolo 29
16
dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio ai corridoi per la selvaggina
d’importanza nazionale può essere attribuito lo stesso statuto di protezione vincolante per le autorità come ai biotopi d’importanza nazionale. Di conseguenza, la pianificazione deve tener conto anche dei corridoi per la selvaggina, equiparati ai biotopi (consid. 3d e 4b). Nel 2003 l’UFAM e l’USTRA hanno elaborato una priorizzazione dei corridoi per la selvaggina. Nell’ambito dei progetti di risanamento o ampliamento delle strade nazionali o dei tracciati ferroviari occorre risanare, mediante sottopassaggi o cavalcavia, anche questi corridoi per la selvaggina prioritari. Tali investimenti convengono però solo se anche i Cantoni fanno la loro parte e inseriscono il terreno antistante i passaggi per la selvaggina nonché i corridoi di transito sovraregionali nei piani direttori e di utilizzazione, escludendo ogni attività edilizia.
Oltre alle zone protette per la selvaggina della Confederazione e dei Cantoni nonché ai relativi corridoi di transito, anche le zone di tranquillità per la selvaggina di cui all’articolo 7 capoverso 4 LCP e
all’articolo 4bis OCP servono a interconnettere gli spazi vitali. Le zone di tranquillità per la selvaggina delimitate mediante una decisione di protezione da parte del Consiglio di Stato vanno pertanto inserite come perimetri protetti anche nei piani di utilizzazione cantonali e messe così al riparo da nuovi progetti di costruzione.
17
2.7 Modifiche dell’ordinanza del 20 novembre 1996 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica
Ingresso
L’ingresso vigente è obsoleto. Occorre ora rimandare alle disposizioni attributive di competenze della
18
legge sull’ingegneria genetica e della legge sull’organizzazione del Governo e
19
dell’Amministrazione .
Art. 1 cpv. 1
L’articolo 1 capoverso 1 stabilisce che la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) è una commissione consultiva permanente della Confederazione ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2
13RU 2007 5823
14OCP; RS 922.01
15LCP; RS 922.0
16OPN; RS 451.1
17 RS 172.327.8
18 LIG; RS 814.91
19 LOGA; RS 172.010 7/8 /2013.12.04-106/M501-1980