Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: M501-1980

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dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Questo rimando sottolinea che sono applicabili le norme generali per le commissioni extraparlamentari secondo l’OLOGA.

Art. 3 cpv. 1 e 2

L’articolo 3 capoverso 1 disciplina i rapporti della Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB). La CFSB non dovrà più presentare al Consiglio federale un rapporto ogni anno, bensì in linea di massimo al ritmo delle legislature, ossia ogni quattro anni. Siccome l’articolo 22 capoverso 4 LIG stabilisce già che la CFSB riferisce periodicamente sulla propria attività, non occorre ripeterlo nuovamente nell’ordinanza. Il capoverso 1 può quindi essere stralciato.

Il capoverso 2 non stabilisce più espressamente che l’informazione periodica dell’opinione pubblica deve avvenire almeno ogni due anni. La CFSB informa quando ha qualcosa su cui informare. D’intesa con l’Ufficio federale competente, essa pubblica periodicamente i suoi pareri sul proprio sito Internet. Quando sorgono nuovi rischi, ad esempio legati a nuove tecnologie, la CFSB formula immediatamente delle raccomandazioni in merito e le pubblica su Internet.

Art. 5 cpv. 1 e 2

21 Secondo l’articolo 57e capoverso 1 legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione , le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo. Nel primo periodo dell’articolo 5 capoverso 1, il numero di membri menzionato è pertanto ridotto da 16 a 15.

Conformemente alla regola di base per le commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale nomina

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i membri e determina la loro funzione (art. 8e OLOGA). Il secondo periodo del capoverso 1 è quindi stato integrato nel capoverso 2 e il testo è stato armonizzato di conseguenza.

Art. 6

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L’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni è stata abrogata . La durata del mandato, il periodo amministrativo, l’età limite e le indennità sono rette dall’articolo 8a segg. OLOGA (cfr. commenti all’art. 1 cpv. 1 sopra). L’articolo 6 va quindi stralciato.

Art. 15 cpv. 1

Il rimando all’articolo 15 capoverso 1 è adeguato. Nel 2006, la denominazione dell’ex Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è infatti stata modificata in Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

3. Ripercussioni del progetto

Il progetto non comporta alcuna ripercussione di carattere economico. Esso non ha neanche ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Le modifiche delle ordinanze provocano tutt’al più spostamenti di risorse all’interno dei singoli programmi, ma il volume finanziario globale degli accordi programmatici nel settore ambientale non subisce alcun cambiamento. Anche gli adeguamenti dei programmi possono essere attuati con le risorse umane esistenti a livello della Confederazione e dei Cantoni.

20 OLOGA; RS 172.010.1

21 LOGA; RS 172.010

22 8/8 Cfr. RU 2008 5949 e RU 2009 6137. /2013.12.04-106/M501-1980