Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: M501-1980
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2.4 Modifiche dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico
Art. 24 cpv. 2
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Secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, il rumore deve essere limitato con misure applicate alla fonte. Le misure alla fonte, ossia le pavimentazioni fonoassorbenti, i pneumatici silenziosi, la riduzione della velocità, la moderazione del traffico ecc., ottimizzano il rapporto tra i costi e il numero di persone protette e permettono una protezione generalizzata su grande scala. Nel settore del rumore stradale è il progresso tecnico ad aver consentito lo sviluppo di tali misure, in particolare delle pavimentazioni fonoassorbenti. Le finestre insonorizzate sono per definizione una misura sostitutiva: permettono di isolare gli appartamenti, ma non riducono il rumore ai sensi dell’articolo 11 LPAmb. Per proteggere le persone dal rumore, vi è quindi un interesse preponderante a ridurre le sovvenzioni alle finestre per aumentare al contempo i contributi della Confederazione per le misure alla fonte. È pertanto opportuno ridurre il sussidio forfettario da 400 a 200 franchi per finestra. Questa modifica consentirà di sovvenzionare con circa 20 milioni di franchi le misure alla fonte a scapito delle finestre insonorizzate. Le risorse liberate saranno impiegate
nell’ambito degli accordi programmatici esistenti nel settore della protezione contro l’inquinamento fonico.
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2.5 Modifiche dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesag-
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Art. 13, secondo periodo
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L’articolo 18 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio stabilisce sostanzialmente che le singole specie devono essere protette in particolare garantendo la conservazione dei loro spazi vitali. Il primo periodo dell’articolo 13 OPN precisa tale principio importante per la conservazione e la promozione delle biodiversità: la protezione presuppone segnatamente un adeguato sfruttamento agricolo e forestale dei biotopi. Secondo il secondo periodo dell’articolo 13 OPN questo compito richiede una collaborazione tra i servizi specializzati dell’agricoltura e dell’economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.
In questa disposizione relativa alla collaborazione mancano i servizi specializzati della pianificazione del territorio. Un’integrazione in tal senso è necessaria per i seguenti motivi: la pianificazione del territorio è fondamentale per la protezione dei biotopi. Essa offre varie possibilità per garantire adeguamenti e vincoli delle utilizzazioni. Lo strumento più efficace per una protezione vincolante per i proprie-
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tari fondiari sono le zone protette di cui all’articolo 17 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio. Piani settoriali e direttori vincolanti per le autorità possono contenere disposizioni e indicazioni importanti per la protezione dei biotopi. Non per niente, quale prima misura di protezione e manutenzione tutte le ordinanze concernenti gli inventari dei biotopi d’importanza nazionale chiedono ai Cantoni, competenti per l’esecuzione, di armonizzare i piani e le prescrizioni in materia di pianificazione del territorio con gli obiettivi della protezione dei biotopi e di tenerne conto.
Art. 29 cpv. 2
L’articolo 29 capoverso 1 OPN disciplina la protezione preventiva finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale nonché le zone palustri di particolare bellezza e
d’importanza nazionale e fintantoché i vari inventari non saranno completati.
La disposizione sottopone le potenziali zone protette a una protezione preventiva e obbliga già i Cantoni ad adottare determinate misure di protezione. Il finanziamento è disciplinato all’articolo 29 capoverso 2 OPN, che per quanto riguarda le misure ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b OPN oggi rimanda solo all’articolo 17 OPN. L’articolo 17 OPN stabilisce unicamente che i Cantoni, previa
8 OIF; RS 814.41
9 LPAmb; RS 814.01
10 OPN; RS 451.1
11 LPN; RS 451
12 LPT; RS 700 6/8 /2013.12.04-106/M501-1980