Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/89: Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: M501-1980

stiene finanziariamente solo le basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni, il che è precisato con un’aggiunta alla lettera a.

Conformemente a una valutazione esterna (PF Zurigo, 2012, su mandato dell’UFAM), la promozione delle migliorie strutturali di cui alla lettera b è dissociata dall’utilizzazione e dallo smistamento del legname effettuati congiuntamente nel quadro di unità di cooperazione e formulata in termini più aperti, allo scopo di tener maggiormente conto delle condizioni quadro e dei presupporti specifici nei Cantoni. La Confederazione partecipa ai costi di una strategia cantonale volta a illustrare la procedura e le misure per ottimizzare le strutture e i processi di gestione e di conseguenza anche per migliorare l’efficienza economica. Il sostegno dipende dall’entità e dalla qualità delle misure di ottimizzazione previste e attuate dal Cantone. Per valutare la qualità sono determinanti in particolare una metodologia riconosciuta, la partecipazione degli attori coinvolti e le risorse disponibili.

Non è più previsto alcun sostegno per la costituzione di nuove organizzazioni di commercializzazione del legname. Nel frattempo è infatti stata raggiunta una copertura sostanzialmente buona nelle regioni. In caso di bisogno bisognerà ampliare le organizzazioni esistenti e non crearne di nuove.

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2.3 Modifiche dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (rivitalizzazioni)

Art. 41d cpv. 3

Una base importante per la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle acque stagnanti è lo stato ecomorfologico delle acque (art. 41d cpv. 1 lett. a OPAc). Per alcuni dei grandi laghi prealpini sono disponibili valutazioni secondo vari metodi, ma un metodo standard per valutare la morfologia delle rive dei laghi è ancora in fase di elaborazione. Pertanto, si potrà procedere alle relative rilevazioni e alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni solo una volta elaborato il metodo. Il 31 dicembre 2018 quale termine per il completamento delle pianificazioni strategiche per le acque stagnanti si è pertanto rivelato troppo breve e va prorogato di quattro anni.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3

Oggi l’ordinanza sulla protezione delle acque prevede che a partire dal 2016 l’ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto della lunghezza del tratto rivitalizzato e della larghezza del fondo dell’alveo. A tal fine, al momento dell’entrata in vigore della disposizione il 1° giugno 2011 era previsto un futuro finanziamento di progetti di rivitalizzazione mediante prezzi standard per unità di prestazione (ossia p. es. 5000 CHF per metro lineare di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). All’epoca il periodo di transizione fino al 2016 era sembrato sufficiente per elaborare i prezzi standard. I lavori corrispondenti sono stati avviati, ma si è dovuto constatare che attualmente non è disponibile una quantità sufficiente di dati relativi a progetti completati per poterli elaborare. Per questo motivo il capoverso 3 della disposizione transitoria deve essere prorogato di altri quattro anni (un periodo programmatico) e per il momento l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.

Il principio secondo cui le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b cpv. 3 della

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legge sulla protezione delle acque ), il che costituisce un incentivo ad aumentare l’efficienza, resta però rispettato: ai progetti con un maggior spazio riservato alle acque, con un buon rapporto costibenefici e con grandi benefici per le attività di svago sono infatti versati contributi più elevati (criteri dell’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc).

Con la modifica proposta, le indennità per le rivitalizzazioni secondo l’OPAc e per i progetti di prote-

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zione contro le piene secondo l’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua sono trattate in modo compatibile.

5 OPAc; RS 814.201

6 LPAc; RS 814.20

7 OSCA; RS 721.100.1 5/8 /2013.12.04-106/M501-1980