Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine

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o sono fissate dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) conformemente al nuovo approccio seguito nell’ambito della protezione dei lavoratori e della sicurezza dei prodotti;

o sono definite ricorrendo a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Questo ricorso deve garantire la completezza e la qualità delle misure.

Per l’attuazione bisogna distinguere tra

 attuazione nel caso di riforme delle professioni (professioni che devono ancora essere

riformate in base alla legge sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004, capitolo 2.2) e

 attuazione nel caso di professioni riformate (professioni già riformate in base alla legge

sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004, capitolo 2.3).

2.2 Attuazione nel caso di riforme delle professioni

Situazione attuale

Le attuali ordinanze in materia di formazione delle professioni che prevedono deroghe per lavori pericolosi stabiliscono che le persone in formazione devono essere formate, istruite e sorvegliate in base ai maggiori pericoli ai quali sono esposte. Questi provvedimenti particolari sono stati fissati nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Si tratta di una prassi non ottimale, dato che gli obiettivi di valutazione

a. definiscono contenuti che la persona in formazione deve possedere solo al termine del

tirocinio e

b. non forniscono un quadro d’insieme completo e chiaro delle misure di accompagnamen-

to a cui si devono attenere i formatori delle aziende di tirocinio durante la formazione dei giovani.

Soluzione proposta

Le ordinanze in materia di formazione delle professioni che prevedono deroghe per lavori pericolosi dovranno essere completate come segue:

- Articolo 5 (in base al testo di riferimento delle ordinanze in materia di formazione della

SEFRI)

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente Art. 5

4In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

[Elencare i lavori ai quali si applica la deroga. Citare testualmente le disposizioni dell’articolo 1 lettere a-l

dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani.]

5L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di valutazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

- Articolo 9 (in base al testo di riferimento delle ordinanze in materia di formazione della

SEFRI)

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