Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo

2.3 Attuazione nel caso di professioni riformate

Affinché la proposta di revisione relativa all’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 si applichi anche alle professioni già riformate, la OLL 5 contiene la seguente disposizione transitoria:

Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del ...

Fino all’approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione dalle organizzazioni del mondo del lavoro, l’impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente.

Questa disposizione transitoria mira a far sì che le aziende possano far eseguire lavori pericolosi ai giovani a partire dai 15 anni di età solo se le misure di accompagnamento sono state definite e poi approvate dalla SEFRI. Con la nuova normativa sarà richiesto il rilascio di un’autorizzazione per formare apprendisti o l’esame di un’autorizzazione già esistente da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione affinché i giovani possano essere impiegati per lavori pericolosi se ciò è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi della formazione. Il riferimento al diritto previgente significa che l’età minima di 16 anni per i lavori pericolosi eseguiti nell’ambito della formazione professionale di base continua a valere finché le misure di accompagnamento non sono state approvate dalla SEFRI.

Una volta che la SEFRI ha approvato le misure di accompagnamento, non sarà più consentito impiegare giovani per lavori pericolosi senza una specifica autorizzazione per formare apprendisti. Nel fissare la data di approvazione, la SEFRI tiene quindi conto del fatto che possa essere assicurato un esame entro certi tempi delle autorizzazioni esistenti.

Come vengono elaborate le misure di accompagnamento?

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono le necessarie misure di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute e fanno obbligatoriamente ricorso per i loro accertamenti a specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116). Dato che le misure di accompagnamento specifiche per i giovani sono in primo luogo rappresentate da integrazioni nell’ambito dell’ergonomia (sollevamento, trasporto e spostamento di carichi, ecc.) e della psicologia del lavoro (stress, traumi, ecc.), ai medici del lavoro dovrebbe essere assegnata una funzione di primo piano.

In merito alle misure di accompagnamento definite e presentate dalla competente organizzazione del mondo del lavoro la SEFRI consulta la SECO che a sua volta chiede un parere alla SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5). Se la SECO non concorda con le misure di accompagnamento proposte, l’oml è tenuta a rielaborarle.

Le misure di accompagnamento approvate vengono allegate sotto forma di lista di controllo al piano di formazione e pubblicate su Internet (www.sefri.admin.ch). Questa nuova lista funge da strumento volto a garantire l’attuazione delle misure di accompagnamento sia per le aziende di tirocinio che per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio.

Finanziamento

I sussidi federali ammontano a 5000 franchi (v. «Finanziamento» al punto 2.2).

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