Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

1Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3Al piano di formazione sono allegati:

a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base (con indicazione del centro di distribuzione);

b. le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Come vengono elaborate le misure di accompagnamento?

Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) definiscono le misure di accompagnamento. Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116) è obbligatorio. Le misure necessarie sono concepite specificamente per i giovani e integrano le misure già impiegate per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.

Per l’elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione la SEFRI consulta la SECO, che a sua volta chiede un parere alla SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5, cfr. capitolo 4). In questa fase vengono convalidate anche le misure di accompagnamento definite dall’oml. Se la SECO non concorda con le misure, l’oml è tenuta a rielaborarle.

Le misure di accompagnamento approvate vengono allegate sotto forma di lista di controllo al piano di formazione e pubblicate su Internet (www.sefri.admin.ch). Questa nuova lista funge da strumento volto a garantire l’attuazione delle misure di accompagnamento sia per le aziende di tirocinio che per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio.

Fino a che la SEFRI non ha approvato le misure di accompagnamento, per le aziende che intendono impiegare per lavori pericolosi giovani nell’ambito della formazione professionale di base si applica il diritto previgente (disposizione transitoria art. 22a OLL 5, cfr. capitolo 2.3).

Finanziamento

Attualmente i sussidi federali per le riforme delle professioni ammontano a 75 000 franchi per ordinanza in materia di formazione professionale di base dopo il ricevimento del ticket preliminare2. Per le professioni per le quali sono previste deroghe per i lavori pericolosi, la SEFRI aumenta questo importo forfetario di 5000 franchi, in quanto per queste professioni devono essere elaborate delle misure di accompagnamento.

2 V. «Manuale delle ordinanze: guida per la realizzazione di un’ordinanza sulla formazione professionale di base» su www.sefri.admin.ch 525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4180238 5/10