Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo

3 Commento all’articolo 4 capoversi 5 e 6 OLL 5: autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali e dalla SECO

3.1 Tenore del nuovo capoverso 5

5L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 20073 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione. I Cantoni provvedono all’attuazione e al coordinamento della procedura di autorizzazione. Le autorizzazioni per formare apprendisti accordate prima dell’approvazione delle misure di accompagnamento sono esaminate dalle autorità cantonali preposte alla formazione.

3.2 Attuazione

Situazione attuale

Nelle ordinanze in materia di formazione emanate dalla SEFRI su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro per l’ambito della formazione professionale di base e nei rispettivi piani di formazione vengono stabiliti, tra l’altro, i contenuti della formazione, i requisiti che l’azienda di tirocinio deve soddisfare e i lavori pericolosi. D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) la SEFRI può prevedere nelle ordinanze in materia di formazione deroghe al divieto di eseguire lavori pericolosi per i giovani a partire da una certa età minima se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità.

Per poter formare persone che svolgono una formazione professionale di base le aziende di tirocinio devono disporre, tra l’altro, di un’autorizzazione per formare apprendisti e concludere un contratto di tirocinio con le persone in formazione. Oltre alla legittimità del contratto di tirocinio i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio verificano se l’azienda di tirocinio è in possesso di tale autorizzazione, che questi servizi rilasciano se l’azienda soddisfa le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni contenute nell’ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura, il tipo di lavori da eseguire all’interno dell’azienda e le qualifiche dei formatori. Durante la procedura per il rilascio dell’autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute; a questo proposito i Cantoni non seguono però tutti la stessa prassi. Se necessario nei Cantoni si svolge anche una collaborazione tra servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e ispettorato del lavoro. La frequenza e il grado di formalizzazione di questa collaborazione varia da Cantone a Cantone. Se necessario i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio esaminano anche un’autorizzazione già rilasciata. Sono inoltre il punto di riferimento delle parti contraenti per chiarimenti e reclami in caso di violazioni delle disposizioni sulla formazione e delle clausole contenute nel contratto di tirocinio.

Soluzione proposta

Nell’ambito della procedura per il rilascio di un’autorizzazione per formare apprendisti vengono esaminati anche il rispetto e l’attuazione delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI in relazione all’impiego di giovani per lavori pericolosi necessario per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell’approvazione delle misure di accompagnamento devono essere esaminate sulla base di queste ultime. Senza un’autorizzazione di questo tipo le aziende di tirocinio non possono impiegare giovani per lavori pericolosi nel senso citato. L’attuazione e il coordinamento della procedura di autorizzazione o di esame

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RS 822.115.2

525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4180238 7/10