Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine

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delle autorizzazioni già accordate è compito degli uffici cantonali della formazione professionale che se ne devono assumere la responsabilità. Essi disciplinano tra l’altro la collaborazione tra i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e l’ispettorato del lavoro e assicurano in particolare lo scambio regolare di informazioni. Le competenze degli ispettorati del lavoro e dei servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio sostanzialmente non cambiano. Agli ispettorati del lavoro spetta il controllo delle aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla LAINF. Ai servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio competono il rilascio e l’esame dell’autorizzazione per formare

apprendisti secondo la legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10); a tal fine tengono conto delle condizioni generali formulate nella LFPr e delle condizioni particolari contenute nelle ordinanze in materia di formazione delle singole professioni.

Il controllo sistematico delle misure di accompagnamento relative alla sicurezza sul lavoro viene quindi inserito nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti (art. 20 cpv. 2 LFPr) e l’autorizzazione a impiegare giovani per lavori pericolosi viene quindi accordata nel quadro del rilascio o dell’esame di un’autorizzazione per formare apprendisti. Si impedisce così che si debba creare una nuova procedura distinta e si riduce al minimo l’onere amministrativo supplementare. Si assicura inoltre che non vengano modificati gli ambiti di competenza.

Formazione dei formatori: l’attuazione di misure come l’assistenza adeguata fornita alle persone in formazione nell’esecuzione di lavori pericolosi può essere assicurata solo in parte con esami e controlli. Per raggiungere anche qui uno standard elevato la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute saranno inserite nella formazione dei formatori.

3.3 Commento all’articolo 4 capoverso 6 OLL 5: autorizzazioni eccezionali della SECO

L’attuale capoverso 5 diventa il capoverso 6 dell’articolo 4 OLL 5 e rimane invariato dal punto di vista dei contenuti. Con esso alla SECO viene attribuita la competenza di prevedere in singoli casi autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per lavori pericolosi nella formazione professionale di base per giovani di età superiore ai 16 anni. La riduzione dell’età minima per i lavori pericolosi comporta il fatto che in futuro anche per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età sarà possibile rilasciare un’autorizzazione eccezionale.

Deve comunque in ogni caso essere raggiunta l’età minima di 15 anni prevista per i lavori pericolosi. Questo permesso individuale deve rimanere un’eccezione, perché l’obiettivo è applicare il sistema illustrato al capoverso 4 (inserimento dei lavori pericolosi nelle ordinanze in materia di formazione se questi sono necessari al raggiungimento degli obiettivi della formazione). Le autorizzazioni eccezionali dovranno permettere di proteggere i giovani da nuove fonti di pericolo finora sconosciute fino a che queste fonti non saranno inserite nelle ordinanze in materia di formazione.

Se l’autorizzazione eccezionale per svolgere un lavoro pericoloso è rilasciata dalla SECO, per tale lavoro non è necessaria l’autorizzazione supplementare da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione secondo l’articolo 4 capoverso 5 OLL 5. In questo caso spetta unicamente alla SECO verificare nel caso specifico se sussistono le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Questo modo di procedere permette di evitare

doppioni e lavoro inutile alle autorità cantonali della formazione.

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