Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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Con il regolamento (UE) n. 301/201434 viene introdotto, con effetto dal 1° maggio 2015, un divieto di immissione, in virtù del quale non possono essere immessi sul mercato articoli in cuoio e articoli con parti in cuoio se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco del cuoio. Per motivi di proporzionalità, il divieto non si applica agli articoli in cuoio o a quelli con parti in cuoio che erano già nella fase di uso finale prima del 1° maggio 2015 (mercato dell’usato).
La soglia di 3 mg/kg (0,0003% in peso) corrisponde all’attuale limite di determinazione del metodo di riferimento EN ISO 17075. Sebbene questa soglia sia superiore al «lowest observed adverse effect level (LOAEL)», il comitato per la valutazione dei rischi ritiene che essa dovrebbe essere efficace all’80 per cento nel ridurre l’insorgenza di nuovi casi di dermatite allergica dovuta all’esposizione al cromo VI contenuto in articoli contenenti cuoio.
Lo stato della tecnica consente già di fabbricare prodotti totalmente esenti da cromo VI o con un contenuto minore. Da un lato sono disponibili sostanze alternative per la concia (p. es. sali di alluminio, glutaraldeide o sostanze vegetali). Dall’altro, per i casi in cui non è possibile rinunciare ai composti del cromo III, sono disponibili metodi che consentono di controllare e ridurre al minimo il conseguente tenore di cromo VI durante la concia. Questi metodi sono già applicati nello SEE.
In considerazione dei summenzionati rischi derivanti dai prodotti in pelle contenenti cromo e al fine di prevenire altri casi di sensibilizzazione in Svizzera, il progetto di modifica dell’allegato 2.16 ORRPChim contiene un nuovo numero 1bis, con il quale viene introdotto un apposito divieto di immettere sul mercato prodotti in pelle contenenti cromo se questi entrano in contatto con la cute.
Lo scopo è tutelare i consumatori e i lavoratori da esposizioni al cromo VI derivanti dall’uso di prodotti in pelle. Così come nell’UE, è previsto un periodo di transizione (1° maggio 2016) per consentire la vendita dei prodotti in pelle già immessi nella catena di distribuzione. Il divieto non si applica agli articoli in pelle o a quelli con parti in pelle che erano già nella fase di uso finale prima del 1° maggio 2015 (mercato dell’usato).
Metalli pesanti negli autoveicoli
Con riferimento al diritto dell’UE, viene aggiornato l’elenco dei materiali e dei componenti degli autoveicoli che possono ancora contenere metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) in deroga al divieto generale. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. all. 2.18 n. 6 ), viene inoltre proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un’ordinanza di un ufficio. Il previsto nuovo numero 5.5 attribuisce all’UFAM la competenza di designare la versione contestualmente in vigore dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’allegato elenca per determinati materiali e componenti il relativo campo d’impiego e, se definito, il termine di
34 Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti del cromo VI, GU L 90 del 26 marzo 2014, pag. 1.