Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
problematico della fauna selvatica può essere evitato in modo affidabile mediante misure di prevenzione (obbligo di educazione e d’informazione della Confederazione e dei Cantoni nei confronti della popolazione). L’introduzione di una regolazione dell’effettivo basata su un unico individuo che adotta un comportamento poco discreto non è giustificata e viola la Convenzione di Berna, dal momento che esiste un rimedio meno drastico.
Caccia: due organizzazioni [CacciaSvizzera, Diana Suisse] approvano in linea di massima questa possibilità di regolazione. Respingono tuttavia le condizioni.
Proposte dettagliate sul capoverso 3 Proposte dettagliate su «pericolo per l’uomo e insediamenti»
Cantoni e conferenze cantonali:
Otto Cantoni [AR, BE, BL, FR, NW, SO, SZ, UR] chiedono di concretizzare i termini giuridici
vaghi impiegati. In proposito, quattro Cantoni [AR, BE, NW, UR] menzionano
l’espressione «grave pericolo per l’uomo», tre Cantoni [BL, FR, SZ] l’espressione «troppo poco timorosi», due Cantoni [FR, SZ] il termine «regolarmente» e un Cantone [SZ] le espressioni «all’interno», «nelle immediate vicinanze insediamenti» e «grave». Tre Cantoni [AR, NW, SO] chiedono che sia elaborata congiuntamente una definizione chiara e comprensibile del grave pericolo per l’uomo rispettivamente del comportamento problematico del lupo (compresi criteri chiari, riconoscibili sul terreno, per determinare tali lupi). Il Canton SO propone di elaborare queste definizioni nell’ambito della CCP. I Cantoni AR e UR propongono di inserire queste definizioni nella Strategia Lupo (allegato). Una conferenza cantonale [CDPNP] e un Cantone [AR] chiedono di adottare
definitivamente le precisazioni menzionate («spontaneamente», «regolarmente»).
Una conferenza cantonale [CCP] e un Cantone [GR] chiedono il seguente adeguamento
della formulazione: «In caso di grave pericolo per l’uomo, […] si aggirano regolarmente ripetutamente e spontaneamente all’interno o […].»
Due conferenze cantonali [CCP, COSAC] e cinque Cantoni [NW, SO, SZ, UR, VS] chiedono
che una regolazione in caso di grave pericolo per l’uomo non si limiti ai lupi appartenenti a un branco. La CCP e due Cantoni [SO, SZ] chiedono un’estensione delle condizioni per l’abbattimento di singoli lupi in caso di pericolo per l’uomo. La CCP e due Cantoni [SZ, VS] propongono anche un adeguamento in tal senso dell’articolo 9bis. La COSAC avanza la seguente proposta concreta: «In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente un lupo si aggira più di tre volte nell’arco di un mese all’interno o nelle immediate
vicinanze degli insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi timoroso o in almeno due occasioni aggressivi aggressivo nei confronti dell’uomo.»
Tre Cantoni [AG (in via sussidiaria), AR, FR] chiedono che, analogamente alla gestione
degli orsi problematici, prima di un eventuale abbattimento si debba cercare di
dissuadere i lupi poco timorosi. Se non si ottiene la reazione auspicata, il lupo in
questione va abbattuto in modo mirato senza procedere a una regolazione generale all’interno del branco. Secondo il Canton AG, tale abbattimento sarebbe effettuato analogamente all’abbattimento di singoli lupi in risposta a un danno concreto causato dalla fauna selvatica secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP. Proposta di formulazione del Canton AG (in via sussidiaria): «In caso di grave pericolo per l’uomo, dopo un inutile intervento di dissuasione la regolazione è autorizzata (…).»
Un Cantone [SZ] chiede il seguente stralcio: «In caso di grave pericolo per l’uomo, la
regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente un lupo si aggira regolarmente all’interno (…).»
Un Cantone [VS] chiede il seguente stralcio: «In caso di grave pericolo per l’uomo, la
regolazione (…) spontaneamente (…).»
20/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288