Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
Un Cantone [GL] propone il seguente adeguamento: «In caso di grave pericolo per
l’uomo, la regolazione (…) se lupi appartenenti a un branco si aggirano ripetutamente, regolarmente e spontaneamente all’interno (…).»
Un Cantone [SZ] chiede che sia garantita l’identificazione del lupo che causa danni.
Nell’areale abituale di attività di un branco, questa precisazione è particolarmente importante per garantire il nesso causale tra il danno e l’abbattimento.
Due Cantoni [AR, FR] propongono un adeguamento dell’OCP in modo tale da vietare le
attività umane negli areali abituali di attività del lupo che attirano il lupo nei pressi degli insediamenti.
Canton ZG: «In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi
appartenenti a un al branco si aggirano regolarmente avvicinano ripetutamente e
spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze degli a meno di 100 metri dagli insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi o singoli animali adottano un comportamento aggressivo nei confronti dell’uomo.»
Canton VD/Service de l’agriculture: «In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è
autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze degli insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi nei confronti dell’uomo.»
Un Cantone [VS] chiede inoltre che in caso di grave pericolo per l’uomo una regolazione
sia sempre autorizzata e non sia subordinata alla formazione di un branco.
Un Cantone [VS] chiede un adeguamento del rapporto esplicativo in merito al divieto del
foraggiamento d’adescamento (rapporto esplicativo, pag. 5). «In realtà penalizza la caccia alla volpe. Quest’ultima è però molto importante negli spazi rurali del nostro Cantone e lo sta diventando anche negli agglomerati urbani. Essa permette infatti di stabilizzare gli effettivi ed evitare la diffusione della volpe fino all’interno delle città. Essa contribuisce incontestabilmente alla biodiversità delle specie. Bisogna inoltre ammettere che un lupo che si abitua a nutrirsi nelle vicinanze degli insediamenti quando esistono risorse manifestamente sufficienti nel suo ambiente naturale non è più veramente
selvatico e ciò lo rende inevitabilmente pericoloso per l’uomo.»
Partiti
Il PBD propone di autorizzare sempre una regolazione in caso di grave pericolo per
l’uomo. L’avverbio «spontaneamente» va stralciato dalle condizioni che giustificano una regolazione degli effettivi del lupo. Il PS chiede (in via sussidiaria) di vietare le fonti alimentari per la fauna selvatica nelle vicinanze degli insediamenti in generale.
Foreste
Quattro organizzazioni [ibW BZWM&BZWL, GSM, Pro Silva] chiedono, in via sussidiaria, le
seguenti due aggiunte: i) «Negli areali abituali di attività di lupi appartenenti a un branco sono vietate le misure e le attività che attirano lupi nelle vicinanze degli insediamenti.
Prima di una regolazione mediante abbattimento occorre adottare misure di
dissuasione.» ii) Oltre a un divieto adeguato del foraggiamento dei predatori
bisognerebbe inserire nell’ordinanza sulla caccia anche un divieto nazionale di foraggiare gli ungulati.
Agricoltura
Otto organizzazioni nazionali [GS, VMS, SAV, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss Beef.CH] e
24 organizzazioni regionali9 chiedono la seguente modifica della formulazione: «In caso di
9 Bündner Bauernverband, Bündnerischer Schafzuchtverband, Consorzio allevamento ovino e caprino della Vallemaggia, Montagna Viva, Oberwalliser Landwirtschaftskammer, Oberwalliser Schafzuchtverband, Oberwalliser Schwarznasenschafzuchtverband, Schafzuchtgenossenschaften Blatten/Bratsch/Ergisch/Ernen/Glis-Gamsen/Mund/Raron-St. German/Ried- Brig/Staldenried/Törbel/Visperterminen, Schauplatz Schafe Richigen, Schwyzer Kleinviehzuchtverband, Società Agricula Engiadina Bassa, Tessiner Schafzuchtverband/Ziegenzuchtverband, Unione Contadini Ticinesi, Urner Kleinviehzuchtverband. 21/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288