Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

4.4 Art. 9bis OCP Misure contro singoli lupi

Proposta di revisione

Nuovo Art. 9bisMisure contro singoli lupi

1Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito.

2Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi almeno 35 animali da reddito nell’arco di quattro mesi;

b. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di un mese; o

c. sono uccisi almeno 15 animali da reddito dopo che l’anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi.

3Per valutare il danno di cui al capoverso 2 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione esigibile.

4In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente.

5I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.

6L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. La sua validità deve essere limitata al massimo a 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione esigibile.

Commenti di principio sull’intero articolo (art. 9bis OCP)

Partiti: un partito [PS] ritiene che la disposizione secondo cui i Cantoni non devono più consultare l’UFAM per abbattere singoli lupi vada troppo in là: il PS respinge l’articolo 9bisin generale e ne propone lo stralcio. La definizione dell’espressione «danni rilevanti» è troppo rigida e le cifre relative ai danni sono troppo basse per una soluzione del genere.

Protezione delle specie, della natura e del paesaggio: quattro organizzazioni [Ala, Pro Natura, ASPU BirdLife, WWF] respingono integralmente il nuovo articolo 9bis. Ne criticano l’inserimento tra le misure di autodifesa: secondo loro, questa misura non ha nulla a che vedere con l’autodifesa. Le basi giuridiche dovrebbero rispecchiare la sequenza logica di prevenzione e risarcimento prima

dell’intervento. Secondo queste organizzazioni, le cifre relative ai danni sono troppo basse e

l’inserimento della definizione di «danni rilevanti» è problematica.

Proposte relative al capoverso 1 del presente articolo (art. 9bis cpv. 1 OCP)

Il capoverso 1, che delega a Cantoni la competenza di rilasciare le autorizzazioni di abbattere singoli lupi ha suscitato reazioni controverse. La proposta è respinta da 32 partecipanti e accolta

favorevolmente da 46 partecipanti. In dettaglio, 60 partecipanti chiedono modifiche, complementi e stralci.

Commenti di principio sul capoverso 1

Cantoni e conferenze cantonali: 12 Cantoni [AG (in via sussidiaria), AI, AR, BE, BL, GL, JU, LU, OW, SO, TI, ZH] e due conferenze cantonali [CDC, CCP] respingono una delega completa ai Cantoni dell’autorizzazione degli abbattimenti. Per abbattere una lince o un orso bisogna continuare a consultare l’UFAM: una soluzione derogatoria per il lupo non è quindi

comprensibile. Sei Cantoni [GR, NE, NW, SG, TG, VS] e una conferenza cantonale [COSAC] accolgono invece favorevolmente la proposta. Per la COSAC, la delega di competenza deve valere anche per la regolazione degli effettivi del lupo. Due Cantoni [BE, SZ] rilevano che per un abbattimento resta necessario identificare il lupo che causa i danni allo scopo di abbattere il lupo responsabile dei danni conformemente al principio di causalità (art. 10 cpv. 2 OCP). I Cantoni sono responsabili degli accertamenti e di conseguenza devono anche assumersene i costi.

25/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288