Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine

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Articolo 40

Nel capoverso 4 viene stabilita espressamente la possibilità per l'ESTI di ricorrere all'eliminazione forzata dei difetti o all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica. Una disposizione in tal senso era finora mancante.

Articolo 42

Sulla base delle esperienze maturate nelle procedure penali amministrative, la fattispecie penale generale della lettera c viene descritta in modo più preciso. Ora vengono elencati a titolo esemplificativo le principali e più frequenti violazioni degli obblighi. In futuro non vi saranno quindi più discussioni sul fatto che un determinato comportamento sia punibile o meno.

Articolo 44a

Il capoverso 1 stabilisce che gli attestati di competenza e le autorizzazioni di controllo rilasciati in base al diritto previgente restano validi anche dopo l’entrata in vigore della revisione dell‘ordinanza. Inoltre occorrono ora disposizioni transitorie per consentire all'impresa titolare di un'autorizzazione d'istallazione di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 3 (cpv. 2). Il capoverso 3 infine riguarda la messa in servizio di impianti da parte di elettricisti di montaggio (art. 10 cpv. 3). Poiché l'insegnamento delle relative conoscenze è obbligatorio solo sulla base delle nuove prescrizioni in materia di formazione in vigore dal 2015, le persone che hanno iniziato la loro formazione prima del 2015 devono acquisire queste conoscenze attraverso una formazione supplementare se vogliono poter mettere in servizio impianti elettrici.

Allegato:

In accordo con le norme armonizzate a livello internazionale, la periodicità del controllo degli impianti nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni è fissata a tre anni (ora n. 2.2., finora n. 2 lett. b n. 2). Anche la periodicità del controllo degli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario viene adeguata alle norme armonizzate a livello internazionale (n. 1.1.5, n. 1.2.5). Ai numeri 2.3.7 e 2.3.8 è descritto in modo più preciso quali sono i locali “destinati ad accogliere molte persone” e come viene effettuato il controllo nei piccoli esercizi di ristorazione. È inoltre emerso che le attuali formulazioni concernenti i periodi di controllo per gli impianti elettrici sulle autostrade (attuale n. 1.b.1) sono scarsamente differenziate e tengono troppo poco conto delle situazioni locali. Per questa ragione l’ESTI, già molto tempo fa, si era visto costretto a introdurre precisazioni e una differenziazione secondo diversi impianti attraverso un’istruzione (n. 322). La periodicità del controllo di questi impianti deve quindi basarsi ora sull’entità del pericolo derivante dalle condizioni ambientali (gas di scarico, prodotti chimici, acqua, traffico) e sull’importanza di un funzionamento ininterrotto dei singoli impianti per la sicurezza e per l’esercizio dell’infrastruttura in questione. A questo riguardo occorre tenere conto delle ridondanze esistenti per i vari sistemi. Le nuove norme recepiscono questa esigenza mantenendo una periodicità quinquennale per gli impianti critici in relazione alla sicurezza (n. 1.2.1.). Per gli altri impianti è sufficiente un controllo ogni 10 anni (n. 2.4.13.). L’attribuzione dei singoli impianti a un determinato periodo di controllo