Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine

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Articoli 10, 10a e 10b

Le prescrizioni per le imprese d'installazione vengono adeguate alle attuali esigenze del mercato. Anche nel settore dell’installazione il lavoro interinale e il lavoro temporaneo sono aumentati in misura tale da rendere necessaria una regolamentazione ad hoc. Per questa ragione l’attuale articolo 10, che disciplina l’organizzazione delle imprese di installazione, viene suddiviso in tre articoli diversi. Nel nuovo testo dell’articolo 10 restano gli attuali capoversi 1 e 2 sull’organizzazione generale dell’impresa. Il nuovo articolo 10a disciplina l’esecuzione dei lavori d’installazione da parte di personale proprio dell’impresa e il nuovo articolo 10b la collaborazione con personale esterno ad essa.

Secondo l’articolo 10, in futuro, nelle imprese d'installazione, ogni responsabile tecnico potrà sorvegliare fino a tre persone autorizzate al controllo ciascuna delle quali, a sua volta, potrà sorvegliare 10 persone impiegate nell'installazione (cpv. 2 nuovo). Ciò amplia il margine di manovra delle imprese di installazione. In tal modo, un'impresa può costituire per ogni responsabile tecnico tre gruppi di 10 persone, ciascuno sorvegliato da una persona autorizzata al controllo. Questo significa, in primo luogo, uno sgravio per le responsabili tecnici; in secondo luogo, consente di sorvegliare e seguire meglio i lavori d'installazione e, come terzo vantaggio, la gestione dell'impresa ne risulta più flessibile. Complessivamente, queste disposizioni aumentano la sicurezza del lavori d'installazione e degli impianti stessi.

L’articolo 10a (nuovo) riprende le prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori di installazione da parte di personale proprio dell’impresa dell’attuale articolo 10 capoversi 3 -7. Il capoverso 1 lettera a stabilisce ora che anche per agli elettricisti di montaggio vi è la possibilità di accettare una formazione equivalente, come già da tempo è il caso per le altre professioni e funzioni nel settore dell'installazione. Inoltre, secondo il capoverso 3, ora anche gli elettricisti di montaggio avranno il diritto di mettere in servizio impianti, a condizione che ne abbiano la formazione. Poiché l'insegnamento delle relative conoscenze è obbligatorio solo in base alle nuove disposizioni in materia di formazione in vigore dal 2015, le persone che hanno iniziato la loro formazione prima del 2015 devono acquisire queste conoscenze attraverso una formazione supplementare se vogliono poter mettere in servizio impianti elettrici (cfr. art. 44a cpv. 3).

L’articolo 10b (nuovo) disciplina la partecipazione di personale esterno all'impresa ai lavori di installazione. Nel capoverso 1 si stabilisce quindi che l'esecuzione di lavori di installazione può essere affidata in subappalto solamente a imprese che dispongono esse stesse di un'autorizzazione d'installazione e che soddisfano i relativi criteri. Le persone singole che eseguono lavori in subappalto per un'impresa titolare di autorizzazione d'installazione devono essere completamente integrate nell'organizzazione dell'impresa stessa secondo le prescrizioni dell'articolo 10 (cpv. 2). Il capoverso 3 stabilisce inoltre che la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori non può essere delegata all'impresa o alla persona singola cui i lavori vengono subappaltati; il capoverso 4, di conseguenza, obbliga l'impresa d'installazione subappaltante a sorvegliare il subappaltatore e a controllare i lavori da esso eseguiti.