Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine
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impiegate non sono formate. Come nell'articolo 14, è prescritto ora l'obbligo di formazione e formazione continua dei dipendenti dell'impresa (cpv. 3).
Articolo 16
Nel capoverso 1 le precedenti denominazioni delle professioni sono sostituite, come in tutta l'ordinanza, con quelle attuali tratte dal vigente regolamento della formazione professionale. Nel contempo viene eliminato l'elenco delle professioni autorizzate a effettuare il controllo degli impianti e si rimanda invece alla definizione di persona autorizzata al controllo di cui all'articolo 27 capoverso 4. A questa definizione si rimanda, del resto, anche in altre disposizioni dell'ordinanza (p. es. art. 17 o 24). Nel capoverso 2 si stabilisce che, senza autorizzazione d’installazione, possono essere installate solo singole prese di corrente e interruttori. Questa precisazione si è rivelata necessaria perché si è visto che la regolamentazione precedente ha portato ad abusi e a distorsioni del senso originario dell’articolo, che era quello di permettere la realizzazione di semplici impianti a valle di ruttori di sovraintensità anche da parte di persone non appositamente formate.
Articolo 17
Il contenuto dell’autorizzazione generale d’installazione resta invariato e viene solamente completato con l'obbligo di menzionare nell'autorizzazione stessa anche le persone autorizzate al controllo che ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sorvegliano esse stesse collaboratori (cpv. 1 lett. b). Nelle autorizzazioni d’installazione limitate dovrà in futuro essere menzionato esattamente l'ambito di validità (cpv. 2 lett. c). Dal momento che per tutte le autorizzazioni limitate (articolo 13 - articolo 14) è prescritta l'assistenza tecnica professionale da parte di un servizio d’ispezione accreditato, l'attuale capoverso 3 è sostituito da una nuova lettera d nel capoverso 2 con un campo di applicazione più ampio.
Articolo 19
L’ESTI dovrà in futuro, di regola, rendere pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione. Il capoverso 3 viene quindi ora formulato come mandato.
Articolo 23
Oggetto di questo articolo è la notificazione dei lavori d’installazione prima della loro esecuzione. Nel capoverso 1 si precisa che la responsabilità della notificazione dei lavori d'installazione è attribuita in modo chiaro al titolare dell'autorizzazione; inoltre si precisa che devono essere annunciati tutti i lavori d'installazione. La disposizione concernente la notificazione della conclusione dei lavori d’installazione (attuale cpv. 2) è spostata senza modifiche nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 24. Per contro, nel capoverso 2 vengono riformulate le eccezioni all'obbligo di notificazione che si applicano ai lavori che durano meno di 4 ore (lavori di manutenzione) e per i quali la modifica della potenza complessiva dell'impianto risulta inferiore a 3,6 kVA.