Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine
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Articolo 28
Oltra alla revoca di un’autorizzazione d’installazione, l’ESTI dovrà in futuro rendere pubblica, di regola, anche la revoca di un’autorizzazione di controllo (cpv. 4).
Articolo 32
L'attribuzione di responsabilità e competenze per i diversi compiti nell'ambito dell'esecuzione di lavori di installazione e del relativo controllo deve essere resa più chiara. Di conseguenza, in futuro l'ESTI non potrà più operare come organo di controllo accreditato su mandato dei titolari di autorizzazioni limitate. Il secondo periodo dell'attuale capoverso 3 viene quindi stralciato.
Articolo 33
Oltre ad adeguamenti di carattere redazionale, nel capoverso 4 lettera e si stabilisce ora che i gestori di rete devono indicare nel loro registro anche gli organi coinvolti nel controllo di ciascun impianto. Nel capoverso 5 vengono raccolti in un'unica disposizione gli obblighi d'informazione dei gestori di rete (finora indicati in parte anche nel cpv. 2). In futuro, inoltre, anche l'effettuazione senza autorizzazione di lavori d'installazione o di controlli dovrà essere segnalata all'ESTI.
Articolo 34
In conseguenza delle nuove prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 3, secondo cui l'ESTI non può più operare come organo di controllo su mandato dei proprietari di impianti, nel capoverso 2 deve essere stralciato il relativo riferimento. Per contro si stabilisce espressamente che il controllo dell'impianto spetta all'ESTI se non può essere effettuato in altro modo. Il capoverso 3biscontiene una disposizione particolare secondo cui l'ESTI può incaricare i proprietari di reti e impianti a bassa tensione particolarmente estesi e ramificati, secondo il numero 1 dell'allegato, di sorvegliare la ricezione dei rapporti di sicurezza. Ciò riguarda soprattutto le ferrovie o le grandi aziende industriali, come quelle del settore chimico. In questo caso l'ESTI effettua controlli a campione per verificare il rispetto di questa prescrizione e la correttezza dei rapporti.
Articolo 35
La crescente diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti alternative (soprattutto impianti fotovoltaici), che alimentano direttamente un impianto a bassa tensione o che attraverso un tale impianto immettono energia in una rete di distribuzione, rende necessaria una regolamentazione più precisa della loro realizzazione e del loro controllo. In relazione ai controlli periodici, si è dimostrata valida l'attuale regolamentazione secondo cui il controllo periodico dell'impianto di produzione segue quello dell'installazione dell'impianto a cui è collegato (numero 4 dell'allegato). Questa regola non deve essere modificata. Con la modifica della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, secondo cui per gli impianti solari nelle zone edificabili e nelle zone agricole non è più necessaria una licenza di costruzione, e dell'ordinanza sulla procedura