Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine
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Articolo 24
Nella prassi ci si è resi conto che il concetto di «consegna di un impianto al proprietario» è oggetto di interpretazioni diverse a seconda degli interessi in gioco. Lo scopo di questa disposizione è far sì che siano messi in funzione solamente impianti sicuri e regolarmente controllati. Ciò significa che gli impianti devono funzionare correttamente al momento a partire dal quale vengono utilizzati dal proprietario o da un’altra persona in maniera conforme alla destinazione. Questo viene specificato nel nuovo capoverso
3. Non può aver luogo alcuna messa in servizio «provvisoria» di impianti non ancora completati e controllati. Al medesimo contesto si riferisce anche il nuovo capoverso 5, che stabilisce che al proprietario dell'impianto devono essere consegnati i risultati documentati dei controlli. La notifica della conclusione dei lavori d’installazione continua a essere di competenza del proprietario dell’impianto (nuovo cpv. 6, finora art. 23 cpv. 2). Per ragioni di sistematica, si è volutamente rinunciato a trasferire quest'obbligo all'installatore.
Articolo 25
Nel capoverso 2 viene precisata la terminologia e, nel contesto dei lavori d'installazione effettuati con un'autorizzazione limitata, l'espressione «controlli finali» viene sostituita con le espressioni «prima verifica» e «verifica della riparazione».
Nel capoverso 4 viene fissata l'attuale prassi per il controllo degli impianti temporanei come quelli per cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo: se sono raccordati alla rete in modo stabile (mediante morsetti) sono considerati impianti e deve essere allestito un rapporto di sicurezza secondo l'articolo 37 da parte del titolare di un'autorizzazione di controllo. Gli impianti innestabili sono considerati prodotti e, in quanto tali, non sottostanno al controllo d'installazione.
Il nuovo capoverso 5 stabilisce che, anche in caso di autorizzazioni d'installazione limitate, i risultati dei controlli devono essere consegnati in forma scritta al proprietario dell'impianto, se i lavori effettuati comportano una modifica dell'impianto stesso.
Articolo 27
Nel capoverso 2 lettera a viene introdotto il concetto di “persona autorizzata al controllo”. Dal punto di vista materiale, nulla cambia rispetto alla precedente regolamentazione. Con questa definizione, però, l'ordinanza diventa più leggibile perché le diverse qualifiche professionali ammesse per le persone autorizzate al controllo (che continuano ad essere in uso) non devono sempre essere ripetute. Per l'autorizzazione di controllo vale ora, inoltre, il principio secondo cui le persone autorizzate a effettuare il controllo degli impianti devono essere menzionate nell'autorizzazione stessa (cpv. 4). Questo serve a evitare che vengano effettuati controlli da parte di persone non autorizzate.