Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine

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d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), secondo cui per gli impianti di potenza inferiore a 30 kVA non è più necessaria l'approvazione dei piani, per tali impianti è venuto meno anche il controllo di collaudo secondo l'OPIE. Eventuali difetti possono rimanere nascosti fino al primo controllo (20 anni nel caso degli edifici abitativi) e comportare un grave rischio permanente per persone e cose, che spesso non porta a incidenti o a incendi solamente grazie al caso o a circostanze particolarmente favorevoli. Per questa ragione deve essere obbligatoriamente introdotto un controllo di collaudo per questi impianti indipendentemente dal periodo di controllo dei relativi edifici. In tal modo si può verificare se l'impianto può essere esercitato in modo sicuro (progetto, dimensionamento, realizzazione, collegamento con la rete). Il capoverso 3 viene quindi completato con una disposizione in tal senso e il proprietario di un simile impianto viene obbligato, come ogni altro titolare di impianti, a presentare un rapporto di sicurezza per l'impianto di produzione in proprio entro sei mesi dalla ripresa dal realizzatore.

Articolo 36

Secondo l’attuale capoverso 2, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, l'ESTI invita per scritto i titolari di un’autorizzazione d’installazione limitata a presentare il rapporto di sicurezza. È emerso che il controllo dei titolari di autorizzazioni per lavori d'installazione all'interno dell'impresa comporta un onere ormai quasi insostenibile sia per l’ESTI che per i titolari stessi delle autorizzazioni. Per questa ragione, nel settembre 2015, il DATEC ha approvato la richiesta dell’ESTI di emanare una deroga (periodicità di presentazione triennale invece che biennale, nel caso di queste autorizzazioni limitate). Il periodo di controllo di un anno per i lavori dei titolari di autorizzazioni limitate continua di per sé ad essere giustificato, e deve essere mantenuto. È tuttavia sufficiente che le attestazioni di un servizio di ispezione accreditato in merito all’attività dei titolari di autorizzazioni per lavori su impianti propri dell’impresa siano presentate solo ogni tre anni. In questo modo si può garantire la sicurezza degli impianti in questione con un onere amministrativo ragionevole e il controllo viene reso più efficiente. Per le altre autorizzazioni limitate rimane valido il periodo di controllo quinquennale da parte dell’ESTI (cpv. 4).

Articolo 37

La disposizione relativa alla firma del rapporto di sicurezza nel capoverso 2 viene adeguata alle mutate condizioni quadro. Dal momento che, di regola, vengono effettuati un controllo finale e un controllo indipendente, si deve parlare di "persone" al plurale. Sotto "Installatore" (nel caso del controllo finale) non deve più obbligatoriamente firmare il titolare dell'autorizzazione d'installazione ma, conformemente alle nuove prescrizioni in materia di organizzazione, è sufficiente la firma di una delle persone menzionate nell’autorizzazione d’installazione. Per quanto riguarda il controllore, una disposizione analoga non è necessaria perché in forza dell'ordinanza ogni singolo controllore è menzionato nell'autorizzazione di controllo. Il titolare dell'autorizzazione d'installazione non è quindi più tenuto ad apporre anche la sua firma.