Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine

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Articolo 12

Il divieto di cumulare le autorizzazioni limitate per i lavori d’installazione di impianti speciali e per il raccordo di materiali elettrici nel capoverso 2 viene abrogato. In futuro sarà possibile per un'impresa disporre di entrambe le autorizzazioni, se queste sono rilasciate a dipendenti diversi.

Articolo 13

L'autorizzazione si chiama ora «autorizzazione per lavori su impianti propri dell’impresa». In tal modo si sottolinea il fatto che si tratta di lavori eseguiti su impianti di proprietà della medesima impresa che è anche titolare dell'autorizzazione (cpv. 1). Si chiarisce così che le aziende che esercitano impianti e ne effettuano la manutenzione su mandato del titolare dell'impresa stessa (facility management) non possono lavorare con una autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, ma necessitano di un'autorizzazione d'installazione generale. Nel settore delle strade nazionali, sono considerate proprietari degli impianti ai sensi del capoverso 1 le unità territoriali competenti per la manutenzione corrente secondo l’articolo 49a della legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11).

Il capoverso 4 viene completato menzionando il fatto che il titolare di un'autorizzazione limitata è responsabile della formazione e della formazione continua dei suoi collaboratori.

Articolo 14 e articolo 15

Secondo l'articolo 14, i collaboratori di un'impresa titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali (in particolare il personale di assistenza del settore dell'impiantistica domestica) potranno in futuro eseguire lavori di manutenzione e riparazione sugli impianti in questione anche se non soddisfano personalmente le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione limitata. A tale scopo devono tuttavia aver seguito una formazione in elettrotecnica riconosciuta dall'ESTI (cpv. 3). In tal modo è possibile continuare a garantire la sicurezza degli impianti in questione riducendo nel contempo i costi di manutenzione e riparazione. Il capoverso 4 contiene ora una disposizione sulla formazione e la formazione continua dei dipendenti dell'impresa e sull'assistenza professionale da parte di un servizio d’ispezione accreditato, che riprende in larga misura la norma dell'articolo 13.

Nell'articolo 15, nella frase introduttiva del capoverso 1, si afferma ora chiaramente che il titolare di un'autorizzazione di raccordo può affidare l'esecuzione dei lavori menzionati nell'autorizzazione esclusivamente a persone che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a o b della disposizione medesima. Entrambe le condizioni sono state riprese dal diritto vigente e riunite in un unico capoverso. Si può rinunciare all'attuale disposizione derogatoria del capoverso 3 perché l’ESTI, sulla base dei requisiti definiti dal DATEC in virtù dell’articolo 21 capoverso 2, adeguerà il regolamento dell'esame pratico in modo tale che l'autorizzazione di raccordo possa essere ottenuta da tutte le figure professionali, a condizione che sia stata seguita una formazione supplementare. Nel capoverso 2 si precisa ora che l'autorizzazione vale solamente per i lavori e per il raccordo dei materiali elettrici in essa esattamente menzionati. In tal modo si impedisce che vengano effettuati lavori o raccordati materiali per i quali le persone